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Ordinanza — n. 44008/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals regarding agreed punishment terms are inadmissible under Italian procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44008/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Stoyanov and Ivanov inadmissible on procedural grounds. The appellants challenged a conviction based on an agreement reached between the parties regarding the agreed punishment. The court ruled that arguments concerning the agreed punishment are not permitted under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals challenging a conviction solely on grounds related to the agreed punishment between the parties are inadmissible as they do not allege procedural illegality.

Parole chiave

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criminal appeals agreed punishment procedural inadmissibility de plano dismissal Italian criminal procedure imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze traffico internazionale di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
309/90 devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 448, gfr comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
art. 73 d.P.R. 309/90
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Stoyanov Aleksandar Krastev nato in Bulgaria il 27.04.1962 Ivanov Kaloyan Georgiev nato in Bulgaria il 08.01.1983 avverso la sentenza del 27 maggio 2022 emessa dal Tribunale di Cagliari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che i ricorsi in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 448, gfr comma 2-bis, cod. proc. pen. perché proposti per motivi non consentiti afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2022 Il Consigl re estensore Il Pre' idente