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Ordinanza — n. 44007/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44007/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44007/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bianco Andrea nato a Reggio Calabria il 07/06/1990 avverso la sentenza del 28 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso. OSSERVA Ritenuto che il ricorso di Bianco Andrea in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. perché proposto per motivi non consentiti afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2022 Il Consi ere estensore Il Preidente

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90; Ordinanza — n. 44007/2022 — snpen · Corte di Cassazione: OSSERVA Ritenuto che il ricorso di Bianco Andrea in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. perché proposto per motivi non consentiti afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2022 Il Consi ere estensore Il Preidente

Parole chiave

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sanzioni penali commisurazione della pena per traffico di stupefacenti pena convenzionale concorso materiale di reati piano di esecuzione delle pene traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
OSSERVA Ritenuto che il ricorso di Bianco Andrea in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile ai sensi dell'art.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bianco Andrea nato a Reggio Calabria il 07/06/1990 avverso la sentenza del 28 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso. OSSERVA Ritenuto che il ricorso di Bianco Andrea in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. perché proposto per motivi non consentiti afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2022 Il Consi ere estensore Il Preidente