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Ordinanza — n. 44002/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44002/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44002/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Perna Mario, nato a Catania 1'11.06.1975 avverso la sentenza del 5 maggio 2022 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siracusa; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi per i quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, richiedendo, però, una rivalutazione degli elementi considerati per escludere tale ipotesi.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44002/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, infatti, che il ricorrente si duole dell'omessa valorizzazione da parte del Giudice delle complessive circostanze del fatto che, a fronte di una attenta analisi, avrebbero dovuto condurre a ritenere integrata la fattispecie di lieve entità: in particolare, il carattere episodico della condotta; il ruolo subalterno ricoperto e la mancanza di riscontri circa la detenzione a fini di cessione. Considerato che si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non essendo stato prospettato un errore manifesto ma chiesta una rivalutazione della condotta, con la conseguente inammissibilità del ricorso (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023).

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti riesame dell'entità pena motivi di cassazione remissione della pena cognizione del ricorso per cassazione incapacità di discernimento
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Perna Mario, nato a Catania 1'11.06.1975 avverso la sentenza del 5 maggio 2022 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siracusa; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi per i quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, richiedendo, però, una rivalutazione degli elementi considerati per escludere tale ipotesi.

Rilevato, infatti, che il ricorrente si duole dell'omessa valorizzazione da parte del Giudice delle complessive circostanze del fatto che, a fronte di una attenta analisi, avrebbero dovuto condurre a ritenere integrata la fattispecie di lieve entità: in particolare, il carattere episodico della condotta; il ruolo subalterno ricoperto e la mancanza di riscontri circa la detenzione a fini di cessione. Considerato che si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non essendo stato prospettato un errore manifesto ma chiesta una rivalutazione della condotta, con la conseguente inammissibilità del ricorso (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensor