Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43997/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest in a settled penalty agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43997/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible via simplified procedure because it was filed for impermissible reasons. The appellant's lawyer had previously renounced all appeal grounds during a settlement agreement on the sentence, yet the current petition merely vaguely alleged a hypothetical flaw in the sentencing rationale. The court ruled that since the parties had already specified the penalty to be applied in the settlement, the new claim lacks any legitimate interest and is therefore void.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990; In a settlement agreement on penalty where parties have indicated the sanction to be applied, a subsequent appeal claiming a generic defect in the sentencing rationale is inadmissible due to lack of interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement agreement on penalty inadmissible appeal lack of interest simplified procedure renunciation of appeal grounds pagamento dell'ammenda sanzione penale pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Nnaemeka Kingsley Oninaka, nato in Nigeria il 12.12.1996 avverso la sentenza del 12 aprile 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Ritenuto che il ricorso con riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti.

La sentenza impugnata, infatti, è stata emessa a seguito di concordato sulla pena, con rinuncia ai motivi di appello da parte del difensore. Il proposto ricorso si limita ad evocare in termini meramente essertivi e, comunque, generici, un ipotetico vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Trattasi, dunque, di un motivo carente di interesse dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 La Consigliera estensora Il Preside