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Ordinanza — n. 43993/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against agreed sentence as legal review is limited to contra legem errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43993/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities because it challenged a sentence agreed upon by the parties. The appellant argued against the specific eight-month prison term, but the court noted that in agreed sentencing, parties explicitly indicate the penalty to the judge. Consequently, the court ruled that such challenges cannot be raised in the final appeal stage unless the sentence exceeds the statutory minimum, which was not the case here.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In proceedings for agreed sentencing, appeals against the specific determination of the penalty are inadmissible in the final appeal stage, except where the sentence is determined contra legem.

Parole chiave

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agreed sentencing final appeal admissibility contra legem error penal concordat Corte di Cassazione pena minima adeguamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Il ricorso infatti esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il ricorso infatti esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie poiché il reato di cui all'art. 337 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013
Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da MINGIONE DARIO, nato a Santa Maria Capua Vetere il 27/11/1991 avverso la sentenza del 5 aprile 2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Il ricorso infatti esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.

Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie poiché il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è punito con la pena da sei mesi a cinque anni e quella inflitta all'imputato all'esito dell'accordo (mesi otto di reclusione) risulta molto prossima al minimo edittale e correttamente parametrata rispetto al fatto e alla personalità del ricorrente.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr