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Ordinanza — n. 43991/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentencing verdict dismissed as inadmissible due to statutory limitations on review grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43991/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted for this specific type of judgment. The appellant challenged the sentencing application under the plea bargain system, alleging violations of law and reasoning regarding the failure to verify statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Criminal Code. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits review to the specific violations enumerated in that article, thereby excluding the appellant's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod.: Appeals against plea bargain sentencing verdicts are inadmissible if they allege violations of law or reasoning regarding the non-verification of acquittal grounds, as review is limited strictly to the specific violations enumerated in the statute.

Parole chiave

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plea bargain sentencing inadmissible appeal violation of law Criminal Code acquittal procedural limitations motivi di cassazione ritiro della domanda di revisione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.
Art. 129 cod.
Ed invero, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano i vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337
pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Valentini Nicola, nato a Taranto il 27.01.1982 avverso la sentenza del 27 aprile 2022 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Debora Tripiccione OSSERVA Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano i vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2022 Il Consi