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Sentenza — n. 43979/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43979/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43979/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 23/11/2021 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma di quella del G.i.p. del Tribunale di Como in data 30/01/2020, ha rideterminato la pena irrogata a Maria Cristina Locatelli e a Vincenzo Valenzisi per il reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen., nella veste di privati corruttori del pubblico ufficiale Farina Giuseppe, Sindaco del Comune di Valsolda e socio dello studio associato Farina-Lannberti, in riferimento alla procurata assentibilità di lavori di realizzazione di un terrazzo.

Regesto Legislator

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art. 323-bis cod. pen, art. 346-bis cod. pen, art. 319 -quater cod. pen; Sentenza — n. 43979/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Mancava peraltro la prova che tale attività vi fosse stata e fosse stata conosciuta dai ricorrenti e per questo retribuita. 2.2. Con il secondo motivo denunciarlo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla qualificazione dei fatti, in subordine inquadrabili nelle fattispecie di cui all'art. 346-bis o 319 -quater cod. pen. Avrebbe potuto attribuirsi alla condotta del Sindaco il valore di una mediazione presso i tecnici comunali. Inoltre, risultava che i ricorrenti non avevano avuto ruolo nella gestione della pratica né nella attivazione di poteri inibitori o di autotutela, propri del responsabile dell'ufficio tecnico.

Parole chiave

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violazione dei doveri professionali onorario dell'architetto mercede del perito corruzione professioni urbanistiche reati contro i doveri d'ufficio e professionali

Disposizioni normative citate

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art. 323-bis cod. pen
Con il terzo motivo denunciano violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità di cui all'art. 323-bis cod. pen.
art. 346-bis cod. pen
Con il secondo motivo denunciarlo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla qualificazione dei fatti, in subordine inquadrabili nelle fattispecie di cui all'art. 346-bis o 319 -quater cod.
art. 319 -quater cod. pen
Sono invece aspecifiche le deduzioni difensive volte a prospettare la configurabilità del delitto di induzione indebita ex art. 319 -quater cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Valenzisi Vincenzo, nato il 17/11/1957 a Giffone Locatelli Maria Cristina, nata il 16/09/1966 a Erba avverso la sentenza del 23/11/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, Avv. Francesco Ferri, in sostituzione dell'Avv. Fabio Gualdi, per la parte civile, che ha depositato conclusioni e nota spese; udito il difensore, Avv. Aldo Turconi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23/11/2021 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma di quella del G.i.p. del Tribunale di Como in data 30/01/2020, ha rideterminato la pena irrogata a Maria Cristina Locatelli e a Vincenzo Valenzisi per il reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen., nella veste di privati corruttori del pubblico ufficiale Farina Giuseppe, Sindaco del Comune di Valsolda e socio dello studio associato Farina-Lannberti, in riferimento alla procurata assentibilità di lavori di realizzazione di un terrazzo.

2. Hanno presentato ricorso Locatelli e Valenzisi tramite il loro difensore. 2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità. Contestano l'assunto della Corte che i motivi di appello costituissero riproposizione di questioni esaminate dal primo Giudice e, nel dar conto dei singoli temi proposti, ne rilevano l'omessa considerazione. Segnalano in particolare, alla luce della ricostruzione prospettata, come la Corte avesse omesso di motivare sul fatto che:

1) i coniugi Valenzisi-Locatelli si erano rivolti allo studio Farina-Lamberti, in quanto lo stesso si era già occupato di precedenti pratiche edilizie e di accatastamento dopo l'acquisto dell'immobile;

2) non risultava che i due ricorrenti avessero dato rilievo alla veste di Farina, quale Sindaco del Comune, e avessero fatto affidamento su un suo intervento;

3) i predetti versavano in buona fede alla luce dell'avvenuto rilascio del titolo abilitativo a fini paesaggistici;

4) le scelte di carattere tecnico, compresa quella di predisporre una SCIA per ripristino terrazzo, erano state effettuate dal geometra Lamberti, in accordo con gli uffici comunali, senza alcuna sollecitazione dei ricorrenti, i quali fino al 27 gennaio 2018 erano all'oscuro di qualsiasi eventuale intervento di Farina;

5) l'intervento era comunque ammissibile, sia pur sulla base di una diversa procedura comportante la modifica della classe dell'edificio, secondo valutazioni di carattere tecnico, estranee ai ricorrenti;

6) non era stato chiesto al Sindaco di occuparsi della pratica, ancor meno al fine di conseguire un obiettivo illecito, essendo illogico sul punto l'assunto della necessità dell'intervento del Farina. Quanto a tale ultimo tema e alla consapevolezza da parte dei ricorrenti, rilevano che l'incarico era stato conferito al geometra Lamberti e che gli stessi avevano avuto rapporti con lui e con collaboratori di studio, senza che avessero fatto riferimento ad utilità conseguibili da Farina e formulato richieste in tal senso. Relativamente alla «mezza bugia», di cui alla conversazione del 19 gennaio, si trattava di iniziativa già assunta da Lamberti, ciò che si pone in contrasto con l'assunto circa la consapevolezza di poter approfittare del ruolo di Farina, come Sindaco.

La Corte era incorsa in illogicità della motivazione e in travisamento della prova con riguardo alla circostanza che Farina fosse intervenuto sul responsabile dell'Ufficio, quando non era stata verificata la conclusione dell'accordo corruttivo e comunque la competenza in ordine al rilascio di titoli abilitativi e all'esercizio di poteri di controllo o inibitori apparteneva al Responsabile dell'Ufficio tecnico, non coinvolto nell'indagine e non escusso in ordine a pressioni ricevute. Era mancata la motivazione della Corte in ordine alla censura riguardante la mancanza di prova dell'intervento del Sindaco, per assicurarsi il mancato esercizio di poteri inibitori e il controllo completo nei confronti dei tecnici comunali, salvi generici riferimenti ad arbitrari interventi, peraltro non riguardanti il caso in esame, fermo restando che quei tecnici avevano subito comunicato il giudizio negativo sulla pratica originariamente presentata.

Mancante e comunque manifestamente illogica era la motivazione riguardante i fatti accaduti il 27 gennaio, interpretati come adesione ad un patto corruttivo, suffragato dal pagamento di una somma in nero e dalla previsione di una somma superiore a quanto sarebbe stato dovuto per le prestazioni professionali. Nel dar rilievo alle parole captate nel corso della conversazione del 27 gennaio tra Lamberti e i ricorrenti, la Corte non aveva valutato il motivo dell'incontro e il tenore della conversazione, connotato dalle insistenti richieste di chiarimento, fino al momento in cui Lamberti aveva fatto riferimento all'intervento dell'architetto, espressione interpretata dai ricorrenti come riferita ad un contributo professionale di Farina.

Indebitamente era stata disattesa la ricostruzione alternativa volta ad escludere un subitaneo patto corruttivo, non suffragato dalla previsione del pagamento di una somma in nero, in mancanza di un mandato direttamente conferito a Farina. Di qui la conclusione dell'erroneità della sussunzione dei fatti nel delitto di corruzione, sussistendo comunque un ragionevole dubbio in presenza di elementi di diverso segno. Indebitamente era stata ritenuta incongrua e dunque in linea con la riferibilità ad un patto corruttivo la richiesta di euro 3.000,00, quando il consulente Miconi aveva a tal fine valutato solo l'importo ragionevolmente dovuto per la progettazione edilizia e la direzione dei lavori, ma non aveva considerato l'attività relativa all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica e all'accatastamento, ben potendosi computare talune voci del preventivo per giungere ad un importo di euro 3.197,64, oltre oneri e spese, in linea con la richiesta formulata ai ricorrenti, dovendosi dunque escludere la riferibilità della somma di euro 1.500,00 a prezzo corruttivo.

Non era stato comunque considerato che il reato di con-uzione presuppone che il patto comporti l'attivazione dei poteri dell'ufficio o in qualche modo ad esso ricollegabili e non sia destinato ad incidere sulla sfera di attribuzione di pubblici ufficiali terzi.Nel caso di specie il nnercimonio non ineriva alla sfera di competenza del Sindaco, a fronte di poteri attribuiti ai dirigenti, in particolare al responsabile dell'ufficio tecnico. Di qui la non configurabilità del delitto di corruzione, con motivazione manifestamente illogica e in violazione di legge essendosi invece attribuito rilievo alla generale attività del Sindaco nei confronti del personale amministrativo del Comune, a fronte di un'imputazione incentrata sull'omissione dell'esercizio dei poteri di controllo di cui agli artt. 19, comma 4, 6 e 6 -bis legge 241 del 1990 e 27 d.P.R. 390 del 2001.

Mancava peraltro la prova che tale attività vi fosse stata e fosse stata conosciuta dai ricorrenti e per questo retribuita. 2.2. Con il secondo motivo denunciarlo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla qualificazione dei fatti, in subordine inquadrabili nelle fattispecie di cui all'art. 346-bis o 319 -quater cod. pen. Avrebbe potuto attribuirsi alla condotta del Sindaco il valore di una mediazione presso i tecnici comunali. Inoltre, risultava che i ricorrenti non avevano avuto ruolo nella gestione della pratica né nella attivazione di poteri inibitori o di autotutela, propri del responsabile dell'ufficio tecnico.

Il processo volitivo di accettazione della somma di euro 1.500,00 non avrebbe potuto dirsi spontaneo, essendo stato innescato dalla sibillina richiesta del Lamberti. Di qui la possibilità di interpretare la conversazione oggetto di intercettazione nel senso dell'acquiescenza dei ricorrenti anche nel loro interesse all'altrui abuso delle funzioni, produttivo di una condizione di assoggettamento, a fronte dell'originaria contestazione dell'entità del compenso. 2.3. Con il terzo motivo denunciano violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità di cui all'art. 323-bis cod. pen. e alla mancata estensione della diminuzione della pena per le attenuanti generiche.

La Corte aveva omesso di procedere ad una valutazione c:omparativa di tutte le circostanze, dovendosi considerare le modlalità del fatto e l'entità contenuta del prezzo, e potendosi comunque addivenire alla riduzione massima della pena per le concesse attenuanti generiche. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del danno risarcibile. La Corte non aveva emendato il vizio della sentenza di primo grado, a fronte della doglianza incentrata sul fatto che la determinazione del danno risultava essere stata effettuata in relazione alla lesione patita dal Comune di Valsolda con riferimento all'insieme delle molteplici condotte differenziate e più gravi, poste in essere da Farina e Lannberti.

In assenza di esplicito riferimento alla sola fattispecie oggetto di contestazione, avrebbe dovuto reputarsi mancante una motivazione apoditticamente riferita alla compromissione del principio di buon andamento, che riveste carattere generale, rispetto al pregiudizio correlato al fatto per cui è processo, di portata ben più limitata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e in larga misura inammissibile.

2. Con riguardo al primo, articolato motivo, deve rimarcarsi come le doglianze si risolvano prevalentemente nella riproposizione dei temi che avevano formato oggetto dell'appello e che la Corte territoriale ha puntualmente esaminato, risultando vano il tentativo dei ricorrenti di rappresentare, di volta in volta, come mancante la motivazione con cui la Corte ha invece dato conto delle proprie conclusioni, difformi da quelle difensivamente auspicate, ma costituenti il risultato di un attento confronto con agli argomenti alla base dell'atto di appello, direttamente o implicitamente confutati. 2.1.

In particolare, nella sentenza impugnata si sottolinea che i ricorrenti si erano già in precedenza rivolti allo studio Farina-Lamberti ed erano pienamente consapevoli del fatto che Farina era il Sindaco di Valsolda (pagg. 26 e 27 della sentenza impugnata). Inoltre la Corte ha richiamato gli elementi probatori da cui era dato desumere che Farina si era occupato della pratica edilizia in esame, presentandola e caldeggiandola (conv. tra Miceli e Curti, pag. 18), nella fase cruciale seguita all'originario rigetto da parte dei tecnici comunali dell'impostazione incentrata sulla presentazione di una comunicazione di inizio lavori asseverata, non compatibile con un intervento riferito ad immobile sito in centro storico, implicante la realizzazione di un nuovo terrazzo con parziale eliminazione del tetto e dunque una modifica della sagoma conseguente all'introduzione di un nuovo elemento.

La Corte, segnalando le conversazioni intercorse tra i soggetti interessati e oggetto di intercettazione, ha sottolineato come i ricorrenti fossero stati resi edotti dell'intervento di Farina presso i tecnici comunali (conv. con Lamberti del 18 gennaio 2018, pag. 18), tanto che di seguito era stata pianificata una modifica della pratica (comunicata da Lamberti ai ricorrenti), non corrispondente ad una diversa classificazione dell'intervento in relazione all'immobile, ma ad un aggiramento dell'ostacolo attraverso la falsa prospettazione del ripristino di un terrazzo, in realtà mai esistito, tale da consentire il ricorso alla presentazione di una SCIA.

Di qui l'ulteriore riferimento fatto da Lamberti alla «mezza bugia», su cui la nuova pratica si basava, secondo la strategia elaborata dal Sindaco Farina in occasione del suo intervento presso i tecnici comunali. D'altro canto, la Corte ha richiamato le dichiarazioni rese dai tecnici Giglio e Miceli, che hanno dato conto delle ingerenze che il Sindaco aveva esercitato anche nel caso in esame, in una situazione connotata dallo stato di paura in cui quei tecnici operavano (secondo quanto riferito da Miceli: pagg. 22 e 23 della sentenza impugnata).

La Corte ha anche sottolineato come i ricorrenti, pur avendo affrontato le varie questioni con Lamberti, avessero piena consapevolezza del coinvolgimento di Farina, tanto che in occasione del cruciale incontro del 27 gennaio 2018 avevano inizialmente chiesto di incontrare il predetto, peraltro assente, intrattenendosi quindi con Lamberti. Ed ancora è stato rilevato come nessun rilievo potesse assumere il rilascio dell'autorizzazione a fini paesaggistici, allorché peraltro era stata prospettata la realizzazione del terrazzo ex novo, autorizzazione inidcnea a legittimare ragionevoli affidamenti anche a fini edilizi, fermo restando che i ricorrenti avevano avuto notizia della necessità di modificare la pratica con la «mezza bugia», che essi, evidentemente consapevoli dell'originaria mancanza del terrazzo, avevano accettato di asseverare. 2.2.

Si tratta di un quadro coerentemente ricostruito con motivazione tutt'altro che illogica e men che mai mancante, essendosi dato conto puntualmente del progredire delle fasi, evolutesi nel senso del necessario ricorso ad una falsa rappresentazione della situazione, allo scopo di assicurare un intervento che avrebbe dovuto altrimenti passare attraverso una procedura radicalmente diversa. Proprio in tale quadro è stato inserito l'episodio del 27 gennaio 2018, culminato, secondo la Corte, nell'intesa tra le parti, avente ad oggetto il riconoscimento da parte dei ricorrenti di una somma di denaro imputabile al contributo extra ordinem fornito dal Sindaco ai fini del buon esito della pratica.

E' stato dato conto della conversazioni nel corso della quale i ricorrenti, dopo aver cercato Farina, erano stati ricevuti da Lamberti, al quale avevano esposto perplessità per l'importo richiesto per l'intervento riguardante il terrazzo, che appariva sproporzionato rispetto a quello relativo alla ristrutturazione dell'appartamento. In tale occasione, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, Lamberti aveva fatto riferimento all'autorizzazione che Farina era riuscito a procurarsi, aggiungendo «se permette, è roba dell'architetto», ciò che aveva sopito ogni rimostranza, avendo trovato invece la piena adesione dei ricorrenti, disposti a versare una somma in contanti, non tracciabile.

Non illogicamente la Corte ha ritenuto che attraverso quel dialogo fosse stato sancito un patto, in forza del quale veniva ric:onosciuto a Farina il contributo da lui fornito attraverso le ingerenze esercitate, grazie alle quali l'intervento, originariamente bocciato, era stato poi accettato dai tecnici comunali. In altre parole, sulla base di una ricostruzione non inficiata da fratture logiche e non vulnerata dai rilievi difensivi, si è ritenuto che i ricorrenti avessero aderito ad un patto corruttivo, nel quale, in cambio di un compenso in denaro, veniva dedotto l'operato extra ordinem di Farina, destinato a propiziare il buon esito della pratica, necessariamente implicante il successivo avallo e la mancanza di interventi impeditivi da parte degli organi comunali. 2.3.

Non rileva, alla luce di tale ricostruzione, che i ricorrenti non avessero fin dall'inizio perseguito un obiettivo illecito attraverso la corruzione del Sindaco, essendo stato dato conto tuttavia del fatto che gli !stessi, consapevoli dell'intervento e del ruolo di Farina, avevano assecondato l'improprio sviluppo della pratica edilizia, connotata dalla «mezza bugia», tanto da aver poi avvertito il rischio derivante non solo dall'effettiva conoscenza della veste di Farina, ma anche dal fatto che essi erano stati debitamente avvisati dell'inidoneità della pratica originaria e della necessità di ricorrere ad un'artificiosa rappresentazione della realtà. 2.4.

Parimenti inconferenti risultano le deduzioni difensive incentrate sull'alternativa interpretazione dei dialoghi, soprattutto di quello del 27 gennaio 2018, e sulla quantificazione del compenso richiesto ai ricorrenti. La complessiva ricostruzione della vicenda emergente dalla motivazione della sentenza impugnata non si espone alle censure difensive, essendo stato sottolineato come i riferimenti fatti da Lamberti all'autorizzazione che l'architetto si era andato a prendere, seguiti dalla piena adesione dei ricorrenti, non sottendessero una specifica opera professionale, ma il contributo fornito da Farina per assicurare l'esito positivo della pratica.

D'altro canto, assume rilievo, a fronte delle assertive deduzioni difensive, il fatto che l'importo richiesto fosse stato spiegato attraverso il riferimento a quella specifica causale, di per sé evocativa del contributo fornito da Farina, nei termini fin qui esaminati, importo non illogicamente ritenuto, dunque, tale da includere il compenso per il decisivo apporto del Sindaco, per il quale era stato programmato un versamento in contanti non tracciabile. 2.5. Risultano infondate le censure formulate nel primo motivo di ricorso con riguardo alla configurabilità del patto corruttivo in relazione alla sfera di operatività del Sindaco.E' stato in particolare rilevato dalla Corte come, nel caso di specie, il patto corruttivo contemplasse la pubblica funzione esercitata dal Sindaco Farina non tanto in relazione ad una specifica competenza quanto invece in relazione ai più generali poteri di coordinamento e controllo, dai quali discendeva la sua concreta e attiva ingerenza anche in sfere operative di carattere tecnico, quali quelle attribuite ai tecnici comunali competenti in materia edilizia.

Ed invero nel caso in esame Farina, fra l'altro in violazione del dovere di astensione impostogli dall'art. 78 del d.lgs. 267 del 2000, si era attivato nell'ambito di un settore legato alla sua attività professionale, peraltro esercitando un'effettiva ingerenza, tale da incidere sulle determinazioni dei tecnici addetti, ciò in violazione di doveri inerenti alla sua funzione e con effetti destinati a proiettarsi, ai fini della buona riuscita della pratica edilizia, anche sulla sfera dei controlli demandati agli organi comunali ai fini dell'attuazione dei lavori eseguiti sulla base della SCIA presentata, a prescindere dal riferimento ad uno specifico accordo con il responsabile dell'Ufficio tecnico, una volta rilevata la capacità di influenza sui tecnici interessatisi nel caso in esame.

Va al riguardo richiamato il consolidato principio in forza del quale «ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria, non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto» (sul punto, Sez. 6, n. 17973 del 22/01/2019, Caccuri„ Rv. 275935;

Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016, Margiotta, Rv. 267060; Sez. 6, n. 20502 del 02[33/2010, Martinelli, Rv. 247373). Su tali basi il primo motivo non merita accoglimento, in quanto largamente incentrato su profili di merito, assertivamente riproposti e comunque non consentiti in questa sede, e per il resto infondato, alla luce della ricostruzione proposta dalla Corte e del corretto inquadramento del delitto di corruzione propria.

3. Il secondo motivo, con il quale si prospetta una diversa qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile, perché genericamente formulato e comunque manifestamente infondato. 3.1. Alla luce di quanto già osservato in ordine alla rilevanza dell'ingerenza di fatto esercitabile e in concreto esercitata dal Sindaco Farina, non può farsi riferimento alla fattispecie del traffico di influenze di cui all'art. 346-bis cod. pen., venendo in questo caso in rilievo un'ipotesi sussidiaria, configurabile solo in quanto non sia integrato un delitto di corruzione, cioè in quanto il denaro o l'utilità non siano destinati a compensare l'esercizio delle funzioni o dei poteri, da valutarsi peraltro alla luce del principio richiamato, che dà rilievo all'esercizio di influenza di fatto. 3.2.

Sono invece aspecifiche le deduzioni difensive volte a prospettare la configurabilità del delitto di induzione indebita ex art. 319 -quater cod. pen., giacché a tal fine non rileva la semplice assunzione dell'iniziativa da parte del soggetto qualificato, ma la strumentalità dell'abuso della qualità o dei poteri, tale da determinare una condizione di assoggettamento del privato (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474), ciò che nel caso di specie è stato motivatamente escluso dalla Corte, che ha ravvisato una par condicio, sulla base di una nitida rappresentazione della situazione di fatto e della pronta e consapevole adesione dei ricorrenti a quanto prospettato da Lamberti.

4. Inammissibile, perché volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità, risulta il terzo motivo, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. e la riduzione della pena per le attenuanti generiche. La Corte, sulla base del consolidato orientamento in forza del quale tale attenuante «ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanl:o l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato» (Sez. 6, n. 8295 del 09/11/2018, Santimone, Rv. 275091), ha rilevato come nel caso in esame il fatto non potesse considerarsi di particolare tenuità in ragione della pervicacia dei ricorrenti, a fronte degli ostacoli frapposti, e del ricorso ad una falsa rappresentazione della situazione, propiziata dall'influenza esercitata dal pubblico ufficiale.

D'altro canto, la Corte ha operato una riduzione della pena in ragione delle concesse attenuanti, ma ha non arbitrariamente ritenuto che la diminuzione dovesse essere inferiore al massimo consentito, in relazione alle medesime connotazioni del fatto, in precedenza evidenziate.

5. E' infine inammissibile, perché manifestamente infondato e comunque volto a sollecitare una diversa valutazione, inerente al merito, il quarto motivo, avente ad oggetto l'entità del disposto risarcimento del danno. La Corte ha tutt'altro che arbitrariamente fatto riferimento al danno non patrimoniale arrecato all'ente, di cui è stata pregiudicata l'immagine in conseguenza del discredito arrecato e del vulnus al corretto andamento dell'attività amministrativa, reso palese dallo sviluppo della vicenda e dal ricorso ad una falsa rappresentazione della realtà, vulnus che il fatto contestato ai ricorrenti aveva dunque contribuito a produrre, ciò a prescindere da determinazioni separatamente assunte nei confronti del Sindaco.

6. I ricorsi devono dunque essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile, Comune di Valsolda, liquidate come da dispositivo. P. Q. M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrent