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Ordinanza — n. 43456/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against preliminary investigation sentences as grounds fall outside statutory review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43456/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Adil Mohammed and Zekhnini Elmehdi inadmissible on procedural grounds. Mohammed's appeal regarding the qualification of conduct failed because the alleged error was not a manifest one recognized by established case law, while Elmehdi's appeal on sentencing criteria violated specific statutory limitations. Consequently, the court rejected both petitions de plano and ordered the appellants to pay fines to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against preliminary investigation sentences are inadmissible if grounds fall outside those permitted against sentencing requests, requiring manifest error for qualification defects and strict adherence to statutory criteria for sentencing.

Parole chiave

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preliminary investigation sentence qualification of conduct manifest error standard criterion of sentencing procedural inadmissibility Cassation review limits penalty fund fines ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perché i motivi esulano da quelli che possono essere proposti avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
In particolare, il ricorso presentato nell'interesse di Adii Mohamed, pur deducendo formalmente in rubrica la errata qualificazione della condotta (in relazione all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
artt. 129 cod. proc. pen
Il ricorso presentato nell'interesse di Zekhnini Elmehdi deduce invece carente motivazione sui criteri di cui agli artt. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. Adil Mohammed, nato in Marocco il 29/12/1976 2. Zekhnini Elmehdi, nato in Marocco il 04/04/1987 avverso la sentenza del 20/05/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perché i motivi esulano da quelli che possono essere proposti avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

In particolare, il ricorso presentato nell'interesse di Adii Mohamed, pur deducendo formalmente in rubrica la errata qualificazione della condotta (in relazione all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), non si attiene nella declinazione della censura alla nozione di tale vizio da tempo fissata dalla giurisprudenza di legittimità (tra tante Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023), che è limitato ai soli casi di "errore manifesto", configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione;

Il ricorso presentato nell'interesse di Zekhnini Elmehdi deduce invece carente motivazione sui criteri di cui agli artt. 129 cod. proc. pen. e 133 cod. pen., ovvero un vizio non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Cos