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Ordinanza — n. 43454/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43454/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43454/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Boughanmi Hamadi (alias Ayari Khalil), nato in Tunisia il 12/10/1976 avverso la sentenza del 21/04/2022 del Tribunale di Bergamo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che il ricorso avverso sentenza di patteggiamento deve essere dichiarato inammissibile perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43454/2022 — snpen · Corte di Cassazione: OSSERVA Ritenuto che il ricorso avverso sentenza di patteggiamento deve essere dichiarato inammissibile perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.

Parole chiave

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patrocinio obbligatorio diritto a un difensore patrocinio non autorizzato patrocinatore di controparte indennità di patrocinio prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Boughanmi Hamadi (alias Ayari Khalil), nato in Tunisia il 12/10/1976 avverso la sentenza del 21/04/2022 del Tribunale di Bergamo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che il ricorso avverso sentenza di patteggiamento deve essere dichiarato inammissibile perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.

Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent:e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis il 27/10/2022 Il Con 'ere estensore