Ordinanza — n. 43452/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Palmieri Angelo, nato a Bitonto il 25/09/2001 2. Stellacci Christian, nato a Bitonto il 01/09/2000 avverso la sentenza del 25/01/2022 del Tribunale di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti (mancata verifica dell'applicabilità 129 cod. proc. pen.) non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata: in tema di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv. 278337);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 43452/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Palmieri Angelo, nato a Bitonto il 25/09/2001 2. Stellacci Christian, nato a Bitonto il 01/09/2000 avverso la sentenza del 25/01/2022 del Tribunale di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti (mancata verifica dell'applicabilità 129 cod. proc. pen.) non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata: in tema di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv. 278337);
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Palmieri Angelo, nato a Bitonto il 25/09/2001 2. Stellacci Christian, nato a Bitonto il 01/09/2000 avverso la sentenza del 25/01/2022 del Tribunale di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti (mancata verifica dell'applicabilità 129 cod. proc. pen.) non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata: in tema di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv. 278337);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il