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Sentenza — n. 43451/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against home detention, citing high recidivism risk and lack of conditional suspension eligibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43451/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Rome Tribunal's order for home detention inadmissible. The appellant argued the court failed to assess the suitability of the measure or consider conditional sentence suspension, despite his young age. The court rejected this, noting the appellant's repeated drug offenses and high recidivism risk, which legally preclude the need for specific motivation regarding conditional suspension.

Regesto Legislator

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Art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 275 cod. proc. pen.: The court is exempt from motivating the prognosis for conditional sentence suspension when the risk of recidivism is established, as such suspension requires a favorable future conduct prediction.

Parole chiave

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home detention measure recidivism risk conditional sentence suspension inadmissible appeal procedural motivation sospensione condizionale della pena sospensione dell'istruzione riesame della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
258501) ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato (art. 274, comma 1, lett.
Art. 275 cod. proc. pen.
Art. 163 cod. pen.
Art. 164 cod. pen.
Art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l.
artt. 275 cod. proc. pen
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, il quale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 275 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010
Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep.
Sez. 6, n. 50132 del 21/11/2013
248866) costantemente ribadito (Sez. 6, n. 50132 del 21/11/2013, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Rosi Gino, nato a Roma 01/06/1999 avverso l'ordinanza del 26/08/2022 del Tribunale di Roma letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Ersilia Calvanese; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. G. Ferrari, che riportandosi ai motivi ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Gino Rosi, imputato e già condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 495 cod. pen., avverso il provvedimento cautelare che per tali fatti gli ha imposto la misura degli arresti domiciliari.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, il quale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 275 cod. proc. pen. e 163, 164 cod. pen. Sostiene in particolare il ricorrente che il Tribunale avrebbe omesso ogni motivazione in ordine alla ritenuta adeguatezza e proporzionalità della misura coercitiva in atto, mancando, altresì, di considerare la possibilità di conseguire nel merito il beneficio della sospensione condizionale della pena, sussistendone i requisiti.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa del ricorrente hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. In primo luogo, come ha osservato il Tribunale, all'esito del giudizio di merito di primo grado non v'è stata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Inoltre, il Tribunale ha posto in evidenza come il ricorrente, nonostante la giovane età, risultasse più volte processato e come il suo percorso criminale venisse ad impedire una prognosi positiva di astensione dalla commissione di ulteriori reati. La valutazione sul punto svolta da Tribunale è argomentata e niente affatto apodittica e ha portato a ritenere necessario il mantenimento della misura custodiale domiciliare, considerata l'alta probabilità di recidiva nel reato.

In particolare, è stato messo in luce che il ricorrente, appena ventunenne, è stato processato una prima volta per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, fruendo dell'esito positivo della messa alla prova; nel luglio 2022 è stato arrestato in flagranza per analogo delitto di cessione stupefacenti con applicazione delle misure non custodiali del divieto di dimora e dell'obbligo di presentazione periodica alla P.G.; il successivo agosto 2022 è stato nuovamente arrestato in flagranza di reato (sempre per droga), commettendo anche i delitti di resistenza e false attestazioni sull'identità personale.

Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248866) costantemente ribadito (Sez. 6, n. 50132 del 21/11/2013, Rv. 258501) ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato (art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto la concessione della sospensione medesima è indefettibilmente correlata ad una previsione favorevole in ordine alla condotta futura del condannato, essenzialmente esclusa dalla contraria valutazione in termini di concreto ed attuale pericolo di reiterazione.

La valutazione del Tribunale, dunque, è ineccepibile e scevra da critiche sul piano della legittimità e della congruità logica.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore