Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 43450/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43450/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43450/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Antonio Iervolino avverso l'ordinanza emessa in data 19.5.2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la quale è stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata con ordinanza del 8-19 aprile 2021 per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 74, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., e 73 d.P.R. n. 309/90, con quella degli arresti domiciliari in Petacciano (CB).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 416-bis cod. pen, art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 43450/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15).CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Parole chiave

Generato dall'IA
riabilitazione precedenti penali gravi pena privativa della libertà aiuto all'evasione di detenuti espulsione di familiari detenuto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 416-bis cod. pen
art. 416-bis cod. pen
pen., 74, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Iervolino Antonio, n. Poggiomarino (NA) il 06101/1976 avverso la ordinanza del 05/07/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Antonio Iervolino avverso l'ordinanza emessa in data 19.5.2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la quale è stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata con ordinanza del 8-19 aprile 2021 per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 74, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., e 73 d.P.R. n. 309/90, con quella degli arresti domiciliari in Petacciano (CB).

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo violazione degli arti. 274 e 275 cod. proc. pen. per vizio cumulativo della motivazione. Manifestamente illogica è la motivazione resa in punto di sussistenza delle esigenze cautelari alla luce della intervenuta assoluzione in primo grado dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., rispetto alla cui incidenza sul quadro cautelare la ordinanza impugnata non esprime una sua autonoma e specifica valutazione. Ancora illogica è la valorizzazione da parte del Giudice della mancata concessione delle attenuanti generiche, profilo che riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio; né collma il deficit della motivazione la considerazione del ruolo di assoluto rilievo ricoperto dal ricorrente, posto che a ciascuno dei partecipi della associazione era affidato un ruolo specifico e funzionale all'attività del gruppo, dovendosi escludere in capo al ricorrente un ruolo apicale.

Né l'ordinanza si esprime sul pericolo di reiterazione delle condotte censurate, pur dandosi atto del distacco del ricorrente dalla consorteria sin dal 2017, come comprovato dalla attività Lavorativa svolta a Modena, illogicamente svalutata in ragione del ristretto periodo temporale. Illogica è la motivazione in ordine alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari tale da inficiare tale misura per ogni ipotesi di reato. Infine, ingiustificata è la ricaduta del paventato rapporto di parentela con il Giugliano sul profilo cautelare come pure quello del precedente arresto dell 9 aprile 2019 per armi e droga, estraneo alle imputazioni elevate ed al relativo c:ontesto.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15).CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. La ordinanza ha dato corretta e puntuale giustificazione del mancato superamento della doppia presunzione relativa ex art. 273, comma 3, cod. proc. pen., che sorregge il pericolo cautelare e la adeguatezza della massima misura in ›, any )1 atto, igimsomseeide~ella intervenuta assoluzione per il reato di partecipazione mafiosa, considerando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il riconoscimento della responsabilità per il reato associativo in materia di stupefacenti posto in essere per favorire il clan Giugliano e la pervicacia criminale dimostrata anche dal precedente correlato all'arresto del 22.3.2019 per reati in materia di droga ed armi, successivo ai fatti per i quali è processo.

Quanto alla adeguatezza della misura in atto, incensurabile è la motivazione circa la sua necessità in relazione alla efficace recisione dei vincoli criminali accertati nonchè al diverso trattamento di alcuni coimputati, correlato alla diversa posizione soggettiva di ciascuno come venutasi a determinare a seguito dello svolgimento del giudizio di primo grado (v. pg. 4 della ordinanza impugnata).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equa in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

4. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,