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Ordinanza — n. 43447/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds fall outside Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43447/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant did not fall within the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code. The appellant argued that the lower court's decision lacked sufficient evidence of guilt, but the Court found this reasoning outside the permissible scope for cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds do not fall within the specific exceptions enumerated in Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility Article 448 paragraph 2-bis Criminal Procedure Code Grounds outside statutory exceptions Procedural costs and fine motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale valore litigioso

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Montemurro Giuseppe, n. a Matera il 02/10/1971 avverso la sentenza del 01/03/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Matera visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; • Motivi della deciisione Rilevato che contro la sentenza ha 'proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione della legge penale non rinvenendosi in atti gravi indizi di colpevolezza del ricorrente in ordine al reato ascrittogli, non essendo sufficiente l'accordo intervenuto tra le parti.

Ritenuto che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il