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Ordinanza — n. 43446/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43446/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43446/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Cofano Luigi, nato a Fasano il 11.10.1965 Cofano Stefano, nato a Fasano il 20.05.1960 avverso la sentenza del 18 gennaio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi; OSSERVA Ritenuto che il ricorso di Cofano Luigi, con cui si deduce l'omessa motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43446/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Parole chiave

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motivazione sufficiente rinuncia alla motivazione motivi di cassazione motivi validi disdetta in periodo di prova motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Cofano Luigi, nato a Fasano il 11.10.1965 Cofano Stefano, nato a Fasano il 20.05.1960 avverso la sentenza del 18 gennaio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi; OSSERVA Ritenuto che il ricorso di Cofano Luigi, con cui si deduce l'omessa motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27:3194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; Considerato che alla medesima censura si espone il ricorso di Cofano Stefano, con cui si denuncia l'omessa indicazione del reato base, esulando lo stesso dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi