Ordinanza — n. 43445/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZ:A sul ricorso proposto da Martino Mario, n. a Crotone il 18/5/1959 Martino Antonio, n. a Crotone il 08/01/1994 Arcuri Giuseppe, n. a Crotone il 25/12/1984 avverso la sentenza del 11/05/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Crotone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; Motivi della decisione Rilevato che contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati deducendo manifesta illogicità della motivazione. Ritenuto che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 43445/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a Crotone il 18/5/1959 Martino Antonio, n. a Crotone il 08/01/1994 Arcuri Giuseppe, n. a Crotone il 25/12/1984 avverso la sentenza del 11/05/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Crotone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; Motivi della decisione Rilevato che contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati deducendo manifesta illogicità della motivazione. Ritenuto che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZ:A sul ricorso proposto da Martino Mario, n. a Crotone il 18/5/1959 Martino Antonio, n. a Crotone il 08/01/1994 Arcuri Giuseppe, n. a Crotone il 25/12/1984 avverso la sentenza del 11/05/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Crotone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; Motivi della decisione Rilevato che contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati deducendo manifesta illogicità della motivazione. Ritenuto che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1