Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43444/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43444/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43444/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Parzyszek Dominik Krystian, nato in Polonia il 28/03/1994 Khoudi Karim, nato in Tunisia il 23/09/1995 Oueslati Mohamed, nato in Tunisia il 07/11/1995 avverso la sentenza del 17 maggio 2022 del Tribunale di Perugia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, relativi alla sentenza di applicazione pena per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 73 D.P.R. 309/1990; Ordinanza — n. 43444/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 D.P.R. 309/1990, devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Parole chiave

Generato dall'IA
caso di rigore economico opposizione al precetto esecutivo pena pecuniaria sospesa pregiudizio finanziario imminente legittimazione per agire in via esecutiva motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 73 D.P.R. 309/1990
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Parzyszek Dominik Krystian, nato in Polonia il 28/03/1994 Khoudi Karim, nato in Tunisia il 23/09/1995 Oueslati Mohamed, nato in Tunisia il 07/11/1995 avverso la sentenza del 17 maggio 2022 del Tribunale di Perugia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, relativi alla sentenza di applicazione pena per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

In tema di patteggiannento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Rilevato che segue alla dichiarazione di inammissibilità, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2022 Il consigliere estensore Il Presi