Ordinanza — n. 43444/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Parzyszek Dominik Krystian, nato in Polonia il 28/03/1994 Khoudi Karim, nato in Tunisia il 23/09/1995 Oueslati Mohamed, nato in Tunisia il 07/11/1995 avverso la sentenza del 17 maggio 2022 del Tribunale di Perugia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, relativi alla sentenza di applicazione pena per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 D.P.R. 309/1990; Ordinanza — n. 43444/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 D.P.R. 309/1990, devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Parzyszek Dominik Krystian, nato in Polonia il 28/03/1994 Khoudi Karim, nato in Tunisia il 23/09/1995 Oueslati Mohamed, nato in Tunisia il 07/11/1995 avverso la sentenza del 17 maggio 2022 del Tribunale di Perugia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, relativi alla sentenza di applicazione pena per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
In tema di patteggiannento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Rilevato che segue alla dichiarazione di inammissibilità, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2022 Il consigliere estensore Il Presi