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Sentenza — n. 43442/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43442/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43442/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pette Angelo, nato a Roma il 31 marzo 1980 avverso l'ordinanza del 27 aprile 2022 del Tribunale di Isernia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso per intervenuta rinunzia;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 43442/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pette Angelo, nato a Roma il 31 marzo 1980 avverso l'ordinanza del 27 aprile 2022 del Tribunale di Isernia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso per intervenuta rinunzia;

Parole chiave

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risarcimento contrattuale del danno spese di difesa obbligo di ridurre il danno recupero delle spese esecutive spese giustificate dall'uso commerciale spese susseguenti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pette Angelo, nato a Roma il 31 marzo 1980 avverso l'ordinanza del 27 aprile 2022 del Tribunale di Isernia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso per intervenuta rinunzia;

RITENUTO IN FATTO

E DIRITTO Rilevato che il Tribunale di Isernia, con ill provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto da Angelo Pette avverso il decreto di sequestro probatorio disposto, in relazione a una ipotizzata frode ex ad 356 cod. pen., dalla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale e caduto su un edificio scolastico, sugli atti di gara e quelli di esecuzione delle opere di ristrutturazione e adeguamento dello stesso, aggiudicate dal Comune di Frosolone alla società Edil 89 di Camino Antonio srl e sottoposte alla direzione lavori assegnata al predetto Pette;

Rilevato, ancora che avverso il predetto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione la difesa di Angelo Pette, lamentando violazione di legge per assoluta carenza di motivazione, anche per relationem, del decreto di sequestro, avente connotazioni meramente esplorative nonchè violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti oltre che con riguardo ai profili di adeguatezza, proporzionalità e gradualità della misura; Considerato che è intervenuta rinunzia da parte del ricorrente, ritualmente operata e motivata in ragione del disposto dissequestro dei beni sottoposti al vincolo cautelare;

Ritenuto che in coerenza va dichiarata la inammissibilità del ricorso, senza che alla stessa segua alcuna statuizione sulle spese, attese le ragioni poste a fondamento della rinunzia

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta rinunzia. Così