Ordinanza — n. 43441/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Angelini Antonello, nato a Roma il 16/09/1973 avverso la sentenza del 18/03/2022 del Tribunale di Tivoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Rilevato infatti che con l'unico motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e si chiede l'annullamento della sentenza con la quale è stata applicata, su richiesta, la pena di anni quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43441/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato infatti che con l'unico motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e si chiede l'annullamento della sentenza con la quale è stata applicata, su richiesta, la pena di anni quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990.
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eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Angelini Antonello, nato a Roma il 16/09/1973 avverso la sentenza del 18/03/2022 del Tribunale di Tivoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Rilevato infatti che con l'unico motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e si chiede l'annullamento della sentenza con la quale è stata applicata, su richiesta, la pena di anni quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990.
Considerato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iI ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci