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Sentenza — n. 43435/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43435/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43435/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano ha applicato a Ibrahim Mohamed Awad El Nagar la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dalle parti in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ascritto, disponendo la confisca dell'o stupefacente e del denaro in sequestro.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 43435/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce l'illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro sequestrato in relazione all'art. 240 cod. pen.

Parole chiave

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confisca di valori patrimoniali sottrazione previa dell'utile distrazione di valori patrimoniali impiego illecito di valori patrimoniali fine di indebito profitto obbligo di cessione del reddito

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano ha applicato a Ibrahim Mohamed Awad El Nagar la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 240 cod. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce l'illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro sequestrato in relazione all'art. 240 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ibrahim Mohamed Awad El Nagar Ahmed, n. in Egitto il 04/04/1990 avverso la sentenza del 03/05/2022 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca della somma di denaro con la restituzione della stessa somma.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano ha applicato a Ibrahim Mohamed Awad El Nagar la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dalle parti in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ascritto, disponendo la confisca dell'o stupefacente e del denaro in sequestro.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce l'illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro sequestrato in relazione all'art. 240 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato essendo del tutto priva di motivazione la confisca della somma di denaro sequestrata all'imputato, ric:onosciuto responsabile del reato di detenzione di stupefacente, e non essendo la misura di sicurezza ricompresa nell'intervenuto accordo tra le parti.

2. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro con rinvio a altra sezione del Tribunale di Milano per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro con rinvio per nuovo giudizio a altra sezione del Tribunale di Milano. Così de