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Ordinanza — n. 43055/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence as plea bargain terms preclude further challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43055/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities because it raised impermissible grounds regarding the agreed sentence. The appellant challenged the penalty's congruity, but the parties had already specified the exact punishment to the judge during the plea bargaining procedure. Consequently, the court ruled that such challenges cannot be raised in the final appeal stage unless the sentence exceeds the statutory maximum, which was not the case here.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In plea bargaining proceedings, parties have already indicated the specific penalty to the judge, thereby precluding any further challenge to the sentence's congruity in the final appeal stage, except in cases of contra legem determination.

Parole chiave

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plea bargaining procedure sentence congruity challenge final appeal admissibility statutory maximum limit inadmissible appeal grounds sanzioni penali proporzionalità della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Considerato infatti che il ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi il vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena, esula dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Considerato infatti che il ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi il vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena, esula dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013
Ritenuto che, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale consolidato in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep.
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Testo completo

eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Filograsso Giuseppe, nato ad Abbiategrasso il 17/02/1974 avverso la sentenza del 01/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Considerato infatti che il ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi il vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena, esula dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.

Ritenuto che, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale consolidato in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), la censura relativa alla determinazione della pena concordata -e stimata corretta dal giudice di merito- non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem, ipotesi che non ricorre nel caso di specie poiché la pena inflitta per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 risulta ben lontana dal massimo edittale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso