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Ordinanza — n. 43054/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against appellate settlement sentence dismissed as inadmissible due to lack of cassation appeal rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43054/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano regarding the constitutionality of the appeal procedure for settlement sentences. The appellant argued that the law violated constitutional rights by preventing a full review of settlement sentences issued in second instance. The Court ruled that such appeals are excluded by law because the parties already determined the penalty during the settlement process.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 111, comma 7 Cost.: The appeal against a settlement sentence issued in second instance is inadmissible de plano because the parties have already determined the penalty, excluding further review except for contra legem determinations.

Parole chiave

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settlement sentence appeal inadmissible de plano second instance settlement constitutional complaint penalty determination esclusione del dibattimento pubblico procedimento in contumacia esclusione del testimone

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 111, comma 7 Cost.
pen., per violazione dell'art. 111, comma 7, Cost., nella parte in cui prevede che l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso le sentenze emesse a seguito di concordato in appello ai sensi dell'art.
art. 599-bis cod. proc. pen
273856, Cena); Considerato che il motivo di ricorso attinente all'omessa motivazione in ordine Mia determinazione del trattamento sanzionatorio esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 32989 del 02/07/2018
Sez. 1, n. 32989 del 02/07/2018, Rv.
Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013
Invero, analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Curumi Lulzim, nato in Albania il 13.03.1981 avverso la sentenza del 14 aprile 2022 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; OSSERVA Ritenuto che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., per violazione dell'art. 111, comma 7, Cost., nella parte in cui prevede che l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso le sentenze emesse a seguito di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. peri. sia dichiarata con procedura "de plano" (cfr.

Sez. 1, n. 32989 del 02/07/2018, Rv. 273856, Cena); Considerato che il motivo di ricorso attinente all'omessa motivazione in ordine Mia determinazione del trattamento sanzionatorio esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare. Invero, analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem, che non ricorre nel caso di specie;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2022 Il Consigl tensore I