Italian Supreme Court dismisses appeal as untimely filed, exceeding the 15-day limit for written reasoning delivery.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible de plano due to a procedural delay in filing. The appellant submitted the request on June 17, 2022, whereas the written reasoning of the lower court was delivered on March 7, 2022, establishing a strict 15-day deadline. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 c.p.p.; Art. 585, comma 1, lett. b) e Art. 544, comma 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the fifteen-day period following the delivery of the written reasoning of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ciriello Vincenzo, nato a Napoli il 16.03.1977 avverso la sentenza del 07/03/2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett.
b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivo. Invero, il ricorso è stato depositato in data 17 giugno 2022 a fronte di sentenza emessa il 7 marzo 2022, con motivazione contestuale. Dalla data della lettura della motivazione in udienza -cioè 7 marzo 2022- decorreva quindi il termine di 15 giorni per il deposito del ricorso, viceversa depositato solo in data 17 giugno 2022. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07