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Ordinanza — n. 43052/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 448 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43052/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Duka Fabio inadmissible on procedural grounds. The appellant failed to provide specific reasons for the cassation, instead offering only generic allegations of legal non-compliance and lack of motivation. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected de plano, ordering the appellant to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; A cassation appeal against a sentence applying the penalty upon request of the parties is inadmissible de plano if the appellant fails to deduce specific grounds for the violation of criminal law or lack of motivation, instead offering only generic complaints.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection Article 448 criminal procedure de plano dismissal penalty upon request motivi di cassazione censura formulata in modo carente ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
del Tribunale di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente non ha posto a fondamento del proprio ricorso alcuno dei motivi per i quali, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Duka Fabio, nato in Albania il 25.08.1992 avverso la sentenza del 6 giugno 2022 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente non ha posto a fondamento del proprio ricorso alcuno dei motivi per i quali, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, deducendo in modo totalmente generico vizi di inosservanza della legge penale e di motivazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2022 Il Consigli nsore Il Presiden