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Ordinanza — n. 43050/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain for missing non-prosecution cause verification under Art. 129. Appeal inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43050/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Cupi Arjan inadmissible de plano. The appellant argued that the lower court failed to verify potential causes for non-prosecution under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits appeals against plea bargain rulings to specific statutory violations, excluding the omission of non-prosecution checks.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen. Appeals against plea bargain rulings are limited to specific statutory violations and do not encompass the failure to verify causes for non-prosecution.

Parole chiave

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plea bargain appeal non-prosecution causes inadmissible appeal de plano dismissal Criminal Procedure Code controllo della commisurazione della pena irresponsabilità sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Rilevato altresì che i motivi proposti, oltre che genericamente formulati, non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata poiché, in tema di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
278337), tra cui non rientra la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
278337), tra cui non rientra la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. 6, Sent. n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
2761; Sez. 6, Sent. n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Cupi Arjan, nato in Albania il 24/05/1984 avverso la sentenza del 1 aprile 2022 del Tribunale di Verona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che il ricorrente presenta un unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto alla mancata verifica in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Rilevato altresì che i motivi proposti, oltre che genericamente formulati, non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata poiché, in tema di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 2761; Sez. 6, Sent. n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), tra cui non rientra la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 ottobre 2022 Il consigliere estensore Il Pres