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Ordinanza — n. 43048/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for non-punishment cause verification not covered by Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43048/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the appellant's claim regarding the failure to verify non-punishment causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code does not fall within the specific grounds for appeal listed in Article 448, paragraph 2-bis. The appellant, convicted of theft via plea bargaining, argued that the lower court failed to examine potential statutory grounds for acquittal, but the court ruled this issue is not a permissible ground for challenging a plea-bargaining judgment. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.; Appeals against plea-bargaining judgments are limited strictly to the violations of law expressly enumerated in Article 448, paragraph 2-bis, excluding the general failure to verify statutory grounds for non-punishment under Article 129.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Plea Bargaining Non-punishment causes Appeal admissibility De plano inadmissibility Article 448 Article 129 motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.
Art. 129, cod. proc. pen.
a seguito di patteggiamento, presenta un unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto alla mancata verifica in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod.
Art. 337, cod. pen.
art. 337 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
a seguito di patteggiamento, presenta un unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto alla mancata verifica in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 6, Sent. n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
2761; Sez. 6, Sent. n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da El Abbassi Mohamed nato in Marocco il 12.01.1990 avverso la sentenza del 22 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che il ricorrente, condannato per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. a seguito di patteggiamento, presenta un unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto alla mancata verifica in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Rilevato che i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 2761; Sez. 6, Sent. n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), al cui interno non rientra la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden