Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for inadmissible procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal against a plea bargain sentencing order inadmissible de plano. The appellant argued for a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding sentencing and the determination of the penalty, but the court found these grounds impermissible. The decision rests on the principle that appeals against plea bargain sentencing are strictly limited to specific statutory violations, excluding general claims of legal error or sentencing disputes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are inadmissible for general violations of law or sentencing disputes, limited strictly to the specific grounds enumerated in the statute.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Jaouad El Mostafa, nato in Marocco il 20/04/1986 avverso la sentenza del 9/05/2022 del Tribunale di Salerno visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che il ricorso avverso sentenza di patteggiamento deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990.
Si rileva che in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Con il secondo motivo di ricorso si contesta la determinazione della pena.
Anche in relazione a tale motivo il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così decìso il 11/10/2022 Il Consiglie e estensore Il Pr sidente Ersilia e Anna Crisuolo 11 NOV 2022 IL FUNZ