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Sentenza — n. 43042/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls confiscation order due to lack of proportionality reasoning against modest income.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43042/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's confiscation order regarding €800 found on the defendant, Thomas Fioretti, while leaving the prison sentence intact. The defense argued the confiscation was disproportionate to the defendant's modest income and was not properly motivated. The court agreed, ruling that the judgment failed to demonstrate the required proportionality between the seized amount and the defendant's declared financial capacity.

Regesto Legislator

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Art. 85-bis d.P.R. 309/90; Art. 240-bis cod. pen.: Confiscation based on disproportionality requires explicit factual and legal reasoning proving the imbalance between the illicit asset's value and the defendant's declared income, not merely a reference to modest earnings.

Parole chiave

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confiscation disproportionality enrichment from crime proportionality test insufficient motivation annulment of sentence confisca dei proventi di reato sanzioni pecuniarie traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Thomas Fioretti la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa per la detenzione a fini di spaccio di gr.
Art. 240-bis cod. pen.
309/90, che richiama i presupposti dell'art. 240-bis cod. pen. (confisca in casi particolari).
Art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 85-bis d.P.R. 309/90
Il provvedimento, come si desume dalla stringata motivazione, pur non facendo alcun riferimento a disposizioni di legge, ha applicato la confisca allargata o per sproporzione prevista dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90, che richiama i presupposti dell'art.
Art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Thomas Fioretti la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa per la detenzione a fini di spaccio di gr.
artt. 240-bis cod. pen
Con un unico motivo di ricorso il difensore di Fioretti ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e motivazione apparente in relazione agli artt. 240-bis cod. pen., 445, comma 1, cod.
art. 85-bis d.P.R. 309/90
Il provvedimento, come si desume dalla stringata motivazione, pur non facendo alcun riferimento a disposizioni di legge, ha applicato la confisca allargata o per sproporzione prevista dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90, che richiama i presupposti dell'art.
art. 240-bis cod. pen
309/90, che richiama i presupposti dell'art. 240-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019
103 del 2017, della censura relativa all'illegalità della confisca, quale punto della sentenza non ricompresa nell'accordo delle parti (Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, Savin, Rv.
Sez. 2, n. 16775 del 20/04/2021
la sproporzione tra il valore del bene ed i redditi dichiarati o l'attività economica svolta (tra le tante: Sez. 2, n. 16775 del 20/04/2021, Iobbi, non massimata; Sez.
Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019
16775 del 20/04/2021, Iobbi, non massimata; Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Fioretti Thomas, nato a Roma il 04/06/1999 avverso la sentenza del 17/05/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Thomas Fioretti la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa per la detenzione a fini di spaccio di gr. 133,46 di cocaina, suddivisa in involucri. Con la stessa sentenza il Giudice disponeva anche la confisca della somma di C 800 in sequestro.

2. Con un unico motivo di ricorso il difensore di Fioretti ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e motivazione apparente in relazione agli artt. 240-bis cod. pen., 445, comma 1, cod. proc. pen. e 85-bis d.P.R. 309/90 per l'avvenuta confisca del denaro motivata, in termini apodittici, sui modesti redditi riferiti dall'imputato e sulla somma rinvenutagli indosso, senza accertamento circa la sua effettiva capacità economica.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Premessa l'ammissibilità, anche a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, della censura relativa all'illegalità della confisca, quale punto della sentenza non ricompresa nell'accordo delle parti (Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, Savin, Rv. 279348-03), nel caso di specie il giudice ha disposto la confisca della somma di C 800 "per sproporzione con i modesti redditi riferiti dall'imputato anche perché in parte rivenuta indosso all'imputato". 2.1. Il provvedimento, come si desume dalla stringata motivazione, pur non facendo alcun riferimento a disposizioni di legge, ha applicato la confisca allargata o per sproporzione prevista dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90, che richiama i presupposti dell'art. 240-bis cod. pen. (confisca in casi particolari). Si tratta di un tipo di confisca che dovendo perseguire l'obiettivo di aggredire le ricchezze illecitamente accumulate richiede i seguenti presupposti:

1) la commissione da parte dell'imputato dei reati indicati nella norma, ritenuti capaci di generare profitti;

2) la disponibilità, diretta o indiretta, del bene;

3) la sproporzione tra il valore del bene ed i redditi dichiarati o l'attività economica svolta (tra le tante: Sez. 2, n. 16775 del 20/04/2021, Iobbi, non massimata; Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997). Non è invece richiesto alcun rapporto tra l'oggetto della confisca e il commesso reato. Nel caso in esame la sentenza si limita a fare sintetico riferimento alla "disponibilità" della somma in capo al ricorrente, perché rinvenuta in parte su di lui, così accertando solo uno dei presupposti indicati dalla norma, ma non offre alcun elemento, di fatto e di diritto, da cui evincere l'ulteriore requisito della sproporzione tra il denaro confiscatogli e le capacità patrimoniali dichiarate, non potendosi ritenere adempiuto l'obbligo motivazionale con il mero richiamo all'essere Fioretti percettore di "modesti redditi", di cui non è indicata neanche l'entità.

3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente alla confisca della somma di denaro con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma Così deciso il 27 settembre 2022 La