Sentenza — n. 43041/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli confermava la condanna di Donato Longallo per i delitti di falso in atto pubblico (art. 476, comma 2, cod. pen.), peculato (art. 314 cod. pen.) e detenzione illecita di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990), per essersi appropriato, in qualità di commesso (ma, di fatto, funzionario) presso l'ufficio archivio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di reperti contenenti lingotti d'oro e consistenti quantitativi di cocaina, previa redazione di falsi verbali e apposizione di false annotazioni su verbali esistenti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 314 cod. pen, art. 48 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43041/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In replica alle deduzioni espresse dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, il ricorrente presenta altresì una memoria in cui insiste per l'accoglimento del ricorso, ripercorrendo le considerazioni svolte nei motivi e ritenendo, in conclusione, non raggiunta la certezza al di là di ogni ragionevole dubbia in ordine alla responsabilità dell'imputato. In alternativa alla richiesta di assoluzione, si chiede di assolvere l'imputato in quanto autore mediato e non consapevole ai sensi dell'art. 48 cod. pen., o ancora, infine, di ridurre la pena.
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seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da Longallo Donato, nato a Barletta il 15/06/1954 avverso la sentenza del 23/03/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli confermava la condanna di Donato Longallo per i delitti di falso in atto pubblico (art. 476, comma 2, cod. pen.), peculato (art. 314 cod. pen.) e detenzione illecita di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990), per essersi appropriato, in qualità di commesso (ma, di fatto, funzionario) presso l'ufficio archivio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di reperti contenenti lingotti d'oro e consistenti quantitativi di cocaina, previa redazione di falsi verbali e apposizione di false annotazioni su verbali esistenti.
2. Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di Donato Longallo, il quale articola un unico motivo in cui si duole del vizio di motivazione della sentenza, che reputa per parte mancante, per parte apparente, per parte contraddittoria, del travisamento del fatto e dell'erronea applicazione di leggi penali sostanziali. 2.1. Quanto all'imputazione per falso in atto pubblico, si premette che Longallo aveva annotato, sul registro mod. 41 dell'Ufficio Corpi di Reato, in data 18/05/2015, e cioè 5 giorni dopo la compilazione del verbale di restituzione (13/05/2015), che i reperti erano stati ritirati dal caveau/deposito allocato nei sotterranei del Palazzo di Giustizia dall'assistente giudiziario Michele D'Agostino.
L'imputato aveva tuttavia agito su richiesta del cancelliere Garzone, il quale aveva appreso tale circostanza al momento del suo ritorno in ufficio e preteso, dunque, che fosse dallo stesso Longallo attestato quanto da lui riferitogli. Tanto premesso, il ricorso lamenta la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, posto che - come precisato dai giudici di secondo grado, sulla scia della giurisprudenza di legittimità - il falso in atto pubblico sussiste quando le modifiche o le aggiunte siano state apposte dopo che l'atto è formato, ancorché l'annotazione sia vera, la Corte d'appello assolve Garzone e condanna invece Longallo, mero esecutore della pretesa del superiore e nel quale difettava, dunque, il dolo, ex art. 48 cod. pen.
La sentenza, inoltre, non motiverebbe sul punto della strumentalità del falso rispetto all'imputazione per peculato, nonostante sia stata ritenuta configurabile l'aggravante dell'art. 62, n. 2, cod. pen. 2.2. La pronuncia ha inoltre fatto convenzionalmente coincidere la data della sottrazione dei reperti con quella di compilazione dei verbali di restituzione (13/05/2015). Dalla motivazione risulta tuttavia lo stato di affatto caotica disorganizzazione in cui versava il deposito dei corpi di reato del Tribunale, sprovvisto di sistemi di controllo a presidio dei locali e frequentato da personale inviato alla bisogna, spesso privo dei necessari requisiti professionali (come lo stesso Longallo), sicché alle stanze in cui erano depositati i reperti poteva accedere chiunque, né vi era certezza in ordine al momento di realizzazione del fatto, essendo stato peraltro l'ammanco scoperto a distanza di mesi.
Quindi, precisato che Michele D'Agostino il 13/05/2015 era ancora in servizio presso l'Ufficio Corpi di reato, il ricorrente rileva come, in assenza della responsabile e del cancelliere Garzone, la persona formalmente abilitata a scendere nel deposito fosse proprio D'Agostino e che questi fu, in effetti, visto da un teste aggirarsi nei locali vicini all'ufficio corpi di reato la mattina del ) 13/05/2015, nonostante lo stesso D'Agostino abbia tentato di smentire tale circostanza. Per contro, al momento in cui pervennero i due reperti, Longallo prestava servizio altrove.
Egli, inoltre, non aveva esperienza del posizionamento e delle annotazioni da apporre sui reperti e, a differenza di altri, nemmeno conosceva i locali in cui i reperti erano collocati. D'altro canto, la sentenza di secondo grado avrebbe trascurato i rilievi difensivi volti a dimostrare che, essendo le chiavi della cassaforte custodite nel cassetto della scrivania della dott.ssa Monaco, assente (insieme a Garzone) il giorno 13/05/2022, Longallo e gli altri dipendenti non potevano accedere alla cassaforte stessa, sicché i reperti furono verosimilmente asportati in una diversa data.
Il motivo di ricorso insiste poi sul ruolo meramente esecutivo di Longallo, il quale si sarebbe limitato ad adempiere alla disposizione, impartita da D'Agostino, di preparare i verbali di restituzione ai sedicenti finanzieri. Ancora, le pronunce di merito non hanno considerato come dalle trascrizioni peritali delle conversazioni intercettate si desumesse l'innocenza di Longallo il quale, ignaro di essere intercettato, ha sempre continuato a professarsi innocente, anche quando parlava con un suo amico avvocato. Hanno poi ignorato che fu proprio Longallo ad avvisare dell'accaduto Garzone, quando questi tornò in ufficio.
I tutti i modi descritti, i giudici avrebbero quindi travisato le prove emerse nel corso dell'istruzione dibattimentale, le quali disarticolano, ad avviso del ricorrente, i contenuti della pronuncia di condanna, come anche dimostrato da un passaggio della sentenza in cui si afferma come la circostanza - rilevata dalla difesa - che non è dato sapere quando i reperti furono portati fuori dal Tribunale, non sposti i termini della questione, posto che, dal punto di vista giuridico, le res cessano di essere nella disponibilità della pubblica amministrazione con la redazione dei due verbali di consegna, laddove, ai fini della consumazione del delitto di peculato, è invece necessaria l'appropriazione materiale del bene.
3. In replica alle deduzioni espresse dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, il ricorrente presenta altresì una memoria in cui insiste per l'accoglimento del ricorso, ripercorrendo le considerazioni svolte nei motivi e ritenendo, in conclusione, non raggiunta la certezza al di là di ogni ragionevole dubbia in ordine alla responsabilità dell'imputato. In alternativa alla richiesta di assoluzione, si chiede di assolvere l'imputato in quanto autore mediato e non consapevole ai sensi dell'art. 48 cod. pen., o ancora, infine, di ridurre la pena.
4. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n.
15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Esso propone un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie e mira quindi ad una ricostruzione del fatto alternativa a quella operata dal giudice di secondo grado, sollecitando valutazioni precluse a questa Corte, che è giudice di mera legittimità. Appare inoltre reiterativo delle censure già dedotte in appello e dai giudici respinte con motivazione esente dai lamentati vizi.
2. L'argomentazione dei giudici di merito appare, infatti, compiutamente e coerentemente sviluppata. 2.1. Quanto alla contestazione del falso, la sentenza spiega le ragioni, sostanzialmente riconducibili al difetto di dolo, per cui il delitto è stato attribuito al solo Longallo. Questi apportò la «aggiunta sul registro apponendoci una data antecedente rispetto al momento in cui compilò l'annotazione così alterando l'originario atto pubblico». Invece, Garzone, come riferito dal teste Fantini - presente nella stanza al momento della conversazione - si adirò molto con Longallo quando apprese da lui dell'avvenuta (asserita) consegna, da parte di D'Agostino dei reperti, in violazione degli ordini da lui stesso impartiti, limitandosi a compulsare Longallo affinché desse contezza di ciò che questi aveva sostenuto essere accaduto.
Dunque, argomenta in modo logico la pronuncia, «l'incertezza sugli estremi del mandato [...], la circostanza che il Longallo gli disse che fu D'Agostino Michele a prendere i reperti, dato sul quale il cancelliere, in quel momento, non nutrì dubbio alcuno, l'aver chiesto di regolarizzare sia pure ex post le operazioni compiute anche in vista della futura ispezione ministeriale, consentono di ritenere, quantomeno ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p., non sufficientemente dimostrato il coinvolgimento» di Garzone. Né, incidentalmente, sulla base dell'analisi della Corte, potrebbe - come pure adombrato nel ricorso - ipotizzarsi un difetto di colpevolezza in capo al Longallo, posto che l'"ordine" impartito da Garzone era riferito alla regolarizzazione e non alla retrodatazione e comunque era ovviamente resistibile dal ricorrente, il quale non era gerarchicamente subordinato al primo e, anzi, avrebbe potuto sottrarsi in modo particolarmente agevole all'intimazione, considerato il fatto che svolgeva, in quell'ufficio, funzioni di mero fatto.Anche l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante, relativa alla strumentalità del falso al peculato, è manifestamente infondata, non essendo censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275500): ciò che - per quanto si dirà di seguito - deve ritenersi accaduto nel caso di specie. 2.2.
Quanto al peculato, le pronunce di merito, entrambe convergenti nel ritenere la responsabilità del solo Longallo, valorizzano adeguatamente gli elementi sulla cui base è stato esclusa la possibilità che l'azione materiale della sottrazione dei reperti fosse stata realizzata da persone diverse dall'imputato. In particolare, i giudici di secondo grado affermano, tra le altre cose, che Longallo era l'unico ad avere accesso indisturbato all'ufficio del Gip presso il quale era impiegato, su semplice disposizione orale, per inserire dati informatici.
Precisano che era stato sempre Longallo - ritenuto dal giudice di primo grado autore materiale dal fatto - a riferire della ipotetica consegna dei reperti ai suddetti marescialli, circostanza dallo stesso imputato poi attestata, su adirata insistenza di Garzone, sotto forma di annotazione allegata al registro di cancelleria. Aggiungono come fosse irrilevante il fatto che le chiavi erano custodite nella scrivania della responsabile dell'ufficio, essendo accaduto già una volta che sparissero, salvo essere successivamente ritrovate. Esplicitano, inoltre, sin dalle prime righe della motivazione, le ragioni della estraneità di D'Agostino, sul quale il ricorso mira a far ricadere il dubbio della responsabilità, sottolineando, tra l'altro, come D'Agostino, proprio per il fatto di avere libero accesso ai locali in cui si trovavano i reperti, avrebbe potuto agire senza coinvolgere l'imputato e senza, quindi, destare sospetti.
Riferiscono, infine, delle captazioni telefoniche di Garzone, dalle quali si evincono i dubbi di questo e il convincimento dell'innocenza di D'Agostino. Tanto destituisce di fondamento anche i rilievi mossi ripetutamente nel ricorso sulla incertezza della data in cui si verificò la sottrazione dei beni, che l'imputato lamenta essere stata fatta coincidere in modo soltanto convenzionale con quella della compilazione dei verbali di restituzione. Si prescinda pure dalla considerazione, svolta nella sentenza impugnata, secondo cui, a seguito dei verbali di consegna, la res, dal punto di vista del diritto, non era più nella disponibilità della pubblica amministrazione.
Su un piano fattuale, una volta escluso il coinvolgimento di D'Agostino e degli altri funzionari che frequentavano l'ufficio e considerati gli elementi convergenti sulla responsabilità di Longallo, risulta logica e coerente la conclusione che fosse stato proprio Longallo ad appropriarsi materialmente dei reperti, il che priva di rilievo il tema dell'esatta individuazione del momento in cui la condotta era stata realizzata, momento che è comunque verosimilmente coinciso con quello della redazione dei verbali di consegna. Se dunque la sentenza appare argomentata in modo non censurabile dal punto di vista logico, anche attraverso l'esclusione di possibili scenari fattuali alternativi, viceversa, il ricorso fallisce l'insegnamento di diritto secondo cui, in tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647; in tal senso, tra le altre, Sez. 1, n. 31456, del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763). 2.3.
Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, nella memoria conclusionale, il ricorrente chiede a questa Corte di attestarlo sul minimo della previsione edittale e di disporre l'aumento minimo per la continuazione dei reati, nonché, riconosciute le circostanze attenuanti specifiche, di dichiararle prevalenti su quelle aggravanti. Si tratta, come chiaro, di pretesa inesigibile dal giudice di mera legittimità, il quale non può certo esercitare alcuna discrezionalità nella commisurazione giudiziaria della pena, di esclusiva spettanza dei giudici di merito, cui nella specie non sono ascrivibili profili di arbitrarietà nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
3. Al giudizio di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammis