Italian Supreme Court dismisses appeal against partial sentence reduction for procedural violations and omitted conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it challenged procedural flaws and omitted sentencing conditions rather than the specific grounds required for a partial reform under Article 599-bis. The appellant argued the lower court failed to justify the absence of immediate release conditions under Article 129, but the Court ruled such complaints are inadmissible unless they prove the penalty itself was illegal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, cod. proc. pen.: Appeals against partial reforms are admissible only regarding the party's consent, prosecutor's agreement, and divergent content, excluding complaints about waived grounds or sentencing determination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Raoulam Rachid, nato in Marocco il 18/07/1982 avverso la sentenza del 27/04/2022 della Corte di appello di Venezia; letti gli atti del procedimento, il ricorso ed il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Raoulam ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza da lui appellata, ha rideterminato la pena applicatagli per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella misura dal medesimo richiesta con l'accordo del Pubblico ministero. Egli denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di giustificare adeguatamente l'assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., 2.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (per tutte:
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). Nello specifico, dalla lettura della sentenza impugnata si rileva chiaramente, peraltro, come il motivo di ricorso non fosse stato neppure proposto con l'atto d'appello.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec