Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 42848/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42848/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42848/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 29/08/2022 la Corte di appello di Milano ha respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra meno afflittiva presentata da Ammar Kanaan, nell'ambito di procedura di estradizione avviata su richiesta degli Stati Uniti per i reati di corruzione e frode sulla base di mandato di cattura del 25/02/2000.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 125 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42848/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso Kanaan tramite il suo difensore. Deduce violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. nonché violazione degli artt. 274, comma 1, lett. b), e 275, comma 3-bis cod. proc. pen. La Corte aveva omesso di tener conto degli elementi addotti all'udienza di trattazione, allorché era stato segnalato che l'allontanamento dagli Stati Uniti era dipeso dalle condizioni di salute del padre e che successivamente le Autorità siriane dopo aver negato l'estradizione, avevano proceduto a carico del ricorrente per gli stessi fatti, peraltro assolvendo l'imputato.

Parole chiave

Generato dall'IA
misura di allontanamento nel diritto degli stranieri allontanamento nonostante motivi di salute partenza illegale carcerazione in diritto degli stranieri assenza prolungata all'estero procedura di estradizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 125 cod. proc. pen
Deduce violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Kanaan Ammar, nato il 02/08/1961 in Siria avverso l'ordinanza in data 29/08/2022 della Corte di appello di Milano Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29/08/2022 la Corte di appello di Milano ha respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra meno afflittiva presentata da Ammar Kanaan, nell'ambito di procedura di estradizione avviata su richiesta degli Stati Uniti per i reati di corruzione e frode sulla base di mandato di cattura del 25/02/2000.

2. Ha proposto ricorso Kanaan tramite il suo difensore. Deduce violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. nonché violazione degli artt. 274, comma 1, lett. b), e 275, comma 3-bis cod. proc. pen. La Corte aveva omesso di tener conto degli elementi addotti all'udienza di trattazione, allorché era stato segnalato che l'allontanamento dagli Stati Uniti era dipeso dalle condizioni di salute del padre e che successivamente le Autorità siriane dopo aver negato l'estradizione, avevano proceduto a carico del ricorrente per gli stessi fatti, peraltro assolvendo l'imputato.

Ciò aveva indotto il ricorrente a ritenere di essere ormai stato assolto, tanto da aver usato il passaporto siriano in occasione di numerosi viaggi in Paesi dell'Unione europea, ma la Corte non aveva spiegato perché tali elementi fossero irrilevanti ai fini della configurabilità del pericolo di fuga, non essendo peraltro sufficiente il mero allontanamento dal Paese richiedente. Inoltre la Corte non aveva spiegato perché fosse inidonea la misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione offerta da un amico italiano del ricorrente, se del caso con braccialetto elettronico.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, di. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Posto che in materia estradizionale, ai fini dello status custodiae, ha rilievo la configurabilità del pericolo di fuga, in relazione al quale va poi operata la scelta della misura cautelare più adeguata, si rileva che la Corte ha valorizzato la documentazione proveniente dall'autorità estera, per dar conto del pericolo di fuga, correlato all'allontanamento del ricorrente dagli Stati Uniti e alla sua successiva permanenza in Stati con i quali gli Stati Uniti non hanno accordo di estradizione. Tuttavia, deve osservarsi che il provvedimento impugnato non si confronta in alcun modo con le ragioni addotte dal ricorrente a sostegno del suo originario allontanamento e del successivo affidamento da lui riposto sull'assoluzione nei suoi confronti pronunciata in Siria per gli stessi fatti.

Ma soprattutto deve rimarcarsi come la valutazione della Corte in ordine alla necessità della custodia in carcere sia apodittica, in quanto non dà conto, per escluderne la rilevanza, degli elementi difensivamente dedotti, in particolare la disponibilità di una dimora, offerta da un amico italiano del ricorrente, e l'eventuale applicazione di braccialetto elettronico, a garanzia del rispetto dei limiti imposti.

2. Su tali basi viene in rilievo una mancanza di motivazione che si traduce in una violazione di legge, deducibile in questa sede, secondo il consolidato orientamento in forza del quale tale violazione concerne sia «gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia . quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Si impone dunque l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo esame. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Milano