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Ordinanza — n. 42845/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42845/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42845/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 07/06/2022 il Tribunale di Padova ha applicato nei confronti di Moncef Hfidhi la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d,P.R. 309 del 1990. Ha proposto ricorso Hfidhi, tramite il suo difensore, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., in relazione al mancato assolvimento dell'onere motivazionale, nonché mancanza di motivazione in ordine al quantum di pena.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42845/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d,P.R. 309 del 1990. Ha proposto ricorso Hfidhi, tramite il suo difensore, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., in relazione al mancato assolvimento dell'onere motivazionale, nonché mancanza di motivazione in ordine al quantum di pena.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti concorso materiale di reati sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 07/06/2022 il Tribunale di Padova ha applicato nei confronti di Moncef Hfidhi la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Hfidh-Moncef, nato il 22/10/1978 in Tunisia avverso la sentenza in data 07/06/2022 del Tribunale di Padova visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 07/06/2022 il Tribunale di Padova ha applicato nei confronti di Moncef Hfidhi la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d,P.R. 309 del 1990.

2. Ha proposto ricorso Hfidhi, tramite il suo difensore, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., in relazione al mancato assolvimento dell'onere motivazionale, nonché mancanza di motivazione in ordine al quantum di pena.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto le deduzioni difensive non rientrano tra quelle consentite ai sensi dell'art. 448-comma 2-bis cod. proc. pen., che non concerne il tema delle ragioni di proscioglimento e, relativamente alla pena, fa riferimento solo ai profili di illegalità del trattamento sanzionatorio, ipotesi nel caso di specie non prospettata. • 4. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610, comma 5-bis d.P.R. 309 del 1990, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de