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Ordinanza — n. 42843/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging legal qualification after settlement agreement. Appeal barred by waiver of grounds post-settlement. Court rejects appeal on legal characterization. Appeal barred by waiver of grounds post-settlement. Court rejects appeal on legal characterization.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42843/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible under simplified procedure without formalities. The appellant challenged the erroneous qualification of the crime, having previously waived this ground at the appellate hearing. The court ruled that such appeals are barred when parties reach a settlement agreement, which implies a waiver of further legal objections.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 599-bis, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation against a judgment resulting from a settlement on appeal grounds is inadmissible if it seeks to challenge the legal qualification of the act, as the agreement implies a waiver of all further grievances.

Parole chiave

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inadmissible appeal settlement agreement legal qualification waiver of grounds simplified procedure procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia procedura di ricusazione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Art. 599-bis, c.p.p.
Ritenuto che, con unico motivo, il ricorrente censura l'errata qualificazione del reato contestato, ancorché all'udienza del 22 aprile 2022 abbia espressamente rinunciato a tale motivo di ricorso ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Ritenuto che, con unico motivo, il ricorrente censura l'errata qualificazione del reato contestato, ancorché all'udienza del 22 aprile 2022 abbia espressamente rinunciato a tale motivo di ricorso ai sensi dell'art. 599-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Apuzzo Pietro, nato a Portici il 18.12.1971 avverso la sentenza del 22 aprile 2022 emessa dalla Corte di Appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata;

Ritenuto che, con unico motivo, il ricorrente censura l'errata qualificazione del reato contestato, ancorché all'udienza del 22 aprile 2022 abbia espressamente rinunciato a tale motivo di ricorso ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Rilevato, infatti, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (ex plurimis:

Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il