Criminal appeal dismissed for inadmissibility as the alleged legal error lacks evident emergence from the contested facts regarding drug quantities.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Liljana Sinanrapaj's appeal inadmissible, ruling that the alleged error in fact qualification could not be proven with evident emergence. The appellant argued the crime should be reclassified under a different article of the Drug Trafficking Law based on weight, but the court found no evident discrepancy between the contested and represented facts. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis D.P.R. 309/1990: An appeal based on erroneous fact qualification is inadmissible unless the violation emerges with evident clarity from the same contested facts and the represented offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Sinanrapaj Liljana, nata il 26/12/1978 in Albania avverso la sentenza in data 19/05/2022 del Tribunale di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 19/05/2022 il Tribunale di Brescia ha applicato nei confronti di Liljana Sinanrapaj la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990.
2. Ha proposto ricorso Sinanrapaj tramite il suo difensore, deducendo l'erronea qualificazione del fatto che, in ragione del dato ponderale, avrebbe dovuto essere ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
3. Il ricorso è inammissibile, perché la deduzione incentrata sull'erronea qualificazione del fatto può dirsi ammissibile agli effetti dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., solo alla condizione che la violazione emerga con evidenza sulla base della stessa contestazione, in rapporto al fatto rappresentato (sul punto Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed, Rv. 283013; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116), ciò che non può dirsi nel caso di specie, avuto riguardo al riferimento a due quantitativi, corrispondenti a g. 10 e a g. 118 di cocaina.
4. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610, comma 5 -bis d.P.R. 309 del 1990, segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de