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Sentenza — n. 42839/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42839/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42839/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 08/06/2022 il Tribunale di Bologna ha confermato in sede dì appello cautelare quella G.i.p. del Tribunale di Bologna in data 07/02/2022, con cui è stata respinta la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, applicata nei confronti di Alfred Lecini per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 74 d.P.R. 309 del 1990; Sentenza — n. 42839/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, di. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata.

Parole chiave

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braccialetto elettronico restrizione di libertà permesso di famiglia aiuto a domicilio attribuzione dell'abitazione familiare domicilio all'estero

Disposizioni normative citate

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art. 74 d.P.R. 309 del 1990
Il Tribunale ha correttamente rilevato che con riguardo al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 opera la presunzione di cui all'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lecini Alfred, nato il 04/08/1981 in Albania avverso l'ordinanza in data 08/06/2022 del Tribunale di Bologna visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegonì, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 08/06/2022 il Tribunale di Bologna ha confermato in sede dì appello cautelare quella G.i.p. del Tribunale di Bologna in data 07/02/2022, con cui è stata respinta la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, applicata nei confronti di Alfred Lecini per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309 del 1990.

2. Ha proposto ricorso Lecini tramite il suo difensore. Deduce vizio di motivazione in quanto era stata fornita una generica spiegazione della ragione per cui era stata reputata inidonea la mera restrizione domiciliare con braccialetto elettronico, essendosi affermato che il ricorrente avrebbe potuto agevolmente liberarsene, e in quanto inoltre non era stato considerato che la richiesta implicava la custodia presso l'abitazione della sorella nel trevigiano, avendo la sorella acconsentito ad accogliere anche la famiglia del ricorrente.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, di. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il Tribunale ha correttamente rilevato che con riguardo al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e che nell'interesse di Lecini sono stati indicati elementi volti non tanto ad escludere esigenze cautelari quanto piuttosto ad escludere la necessità della restrizione in carcere. Ma in tale prospettiva il Tribunale ha concretamente escluso l'idoneità dei profili difensivamente valorizzati ad incidere sulla presunzione e a giustificare l'applicazione di misure cautelari diverse, in particolare quella degli arresti domiciliari, seppur con braccialetto elettronico.

Va al riguardo rimarcato che, al di là della facilità o meno della rimozione dello strumento di controllo, è comunque necessaria la capacità di autodisciplina del soggetto che vi è sottoposto e che, per contro, il Tribunale ha, da un lato, dato conto della genericità delle deduzioni in merito al buon comportamento processuale e, dall'altro, sottolineato la consistente pena irrogata in primo grado, superiore ad anni undici di reclusione, a fronte del ruolo rivestito dal ricorrente, quale capo e promotore di un sodalizio dedito al narcotraffico, che si avvaleva di una cospicua rete di corrieri, in contatto con il predetto, coinvolto in almeno 36 episodi di importazione di stupefacenti: coerentemente su tali basi si è rilevato che Lecini, in grado di coordinare una rete di corrieri sparsi sul territorio, anche avvalendosi di particolari mezzi di comunicazione, ben potrebbe, anche a distanza, continuare a gestire l'illecito traffico, senza che la custodia domiciliare, presso l'abitazione della sorella o altrove, possa dirsi a tal fine idoneo ostacolo.

3. Alla luce di tali non illogiche considerazioni, il motivo di ricorso risulta immeritevole di accoglimento, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp, at