Sentenza — n. 42834/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAZangaro ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza da lui appellata, ha rideterminato la pena applicatagli per i delitti di associazione per delinquere, turbativa d'asta ed altri, nella misura dal medesimo richiesta con l'accordo del Pubblico ministero. Egli lamenta:
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 42834/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando !a manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Zangaro Giuseppe Andrea, nato a Corigliano calabro il 26/02/1976 avverso la sentenza del 16/11/2021 della Corte di appello di Catanzaro; letti gli atti del procedimento, il ricorso ed il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Zangaro ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza da lui appellata, ha rideterminato la pena applicatagli per i delitti di associazione per delinquere, turbativa d'asta ed altri, nella misura dal medesimo richiesta con l'accordo del Pubblico ministero. Egli lamenta:
1) la violazione dell'art. 129, cod. proc. pen., per la mancata assoluzione dal delitto associativo, pur nell'evidenza della sua insussistenza;
2) il vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche.
2. L'impugnazione non può essere ammessa.Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (per tutte: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). Nello specifico, dalla lettura della sentenza impugnata si rileva chiaramente, invece, come entrambi i motivi di ricorso fossero tra quelli proposti con l'atto d'appello e successivamente rinunciati (pagg. 4 e 12, sent.).
3. All'inammissibilità del ricorso consegue - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando !a manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso