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Sentenza — n. 42832/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42832/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42832/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 14/05/2021 la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma di quella del Tribunale di Terni in data 18/09/2020, ha prosciolto El Hassan El Mansouri dal delitto di cui agli artt. 586, 83, 590 cod. pen., di cui al capo B), perché l'azione penale era improcedibile per difetto di querela e ha rideterminato la pena per il reato di cessione di stupefacenti di cui al capo A), previa riqualificazione nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309 del 1990; Sentenza — n. 42832/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso El Mansouri tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul punto devoluto riguardante il capo B) nonché sul contenuto del motivo aggiunto concernente anche la responsabilità per il reato di cessione di stupefacenti. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 e vizio di motivazione. La sentenza non aveva indicato alcuna condotta del ricorrente idonea ad integrare il reato ipotizzato al capo A), non essendo stato dato conto delle prove a carico del ricorrente a fronte di un quadro probatorio incerto, di cui sono indicate le lacune. 2.3.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze traffico qualificato di eroina guida in stato di ebbrezza qualificata attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309 del 1990
Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 e vizio di motivazione.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da El Mansouri El Hassan, nato il 14/07/1981 in Marocco avverso la sentenza in data 14/05/2021 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, quanto al capo A), per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/05/2021 la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma di quella del Tribunale di Terni in data 18/09/2020, ha prosciolto El Hassan El Mansouri dal delitto di cui agli artt. 586, 83, 590 cod. pen., di cui al capo B), perché l'azione penale era improcedibile per difetto di querela e ha rideterminato la pena per il reato di cessione di stupefacenti di cui al capo A), previa riqualificazione nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Ha proposto ricorso El Mansouri tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul punto devoluto riguardante il capo B) nonché sul contenuto del motivo aggiunto concernente anche la responsabilità per il reato di cessione di stupefacenti. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 e vizio di motivazione. La sentenza non aveva indicato alcuna condotta del ricorrente idonea ad integrare il reato ipotizzato al capo A), non essendo stato dato conto delle prove a carico del ricorrente a fronte di un quadro probatorio incerto, di cui sono indicate le lacune. 2.3.

Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. La Corte non aveva fornito adeguata motivazione circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche a fronte di elementi positivamente valutabili, quali la giovane età e le condizioni sociali del reo. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte non aveva formulato una valutazione tale da assicurare il perseguimento delle finalità della pena e la concreta individualizzazione del trattamento sanzionatorio. 2.5.

Con il quinto motivo deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione dei reati. A seguito della riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 avrebbe dovuto riconoscersi la maturazione del termine di prescrizione, decorrente dal maggio 2013.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo a).

4. Ha inviato memoria di conclusioni il difensore del ricorrente.

5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile con riferimento al reato di cui al capo B). Poiché la Corte ha prosciolto il ricorrente da tale imputazione, rilevando il difetto di querela, deve richiamarsi il principio secondo cui «l'imputato non ha interesse ad impugnare una sentenza di improcedibilità per mancanza di querela • anche se tale decisione consegua ad una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato, trattandosi di causa originaria ostativa all'esercizio di tale potere, benché successivamente dichiarata, dal che consegue che non è consentito dedurre avverso una tale pronuncia la mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc.» (Sez. 6, n. 5455 del 20/10/2020, dep. 2021, Ghislandi, Rv. 280784).

2. Con riguardo al primo e al secondo motivo, valutati congiuntamente in relazione al capo A), come riqualificato dalla Corte, deve per contro rilevarsi la mancanza di motivazione sulle deduzioni difensive formulate nell'interesse dell'imputato nel giudizio di appello con i motivi aggiunti. Era stata infatti contestata la ricostruzione operata dal primo Giudice ed erano state indicate plurime criticità in ordine alla valenza degli elementi probatori acquisiti ai fini della concreta ricostruzione di episodi di piccolo spaccio. Ma la Corte, pur dando conto della presentazione di motivi aggiunti, si è limitata ad esaminare il tema della qualificazione del fatto, senza fornire alcuna motivazione in ordine alla valutazione del materiale probatorio e alla sua idoneità a suffragare l'ipotesi accusatoria.

3. A fronte della virtuale fondatezza di tali motivi di ricorso, che avrebbe imposto, a rigore, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, deve rimarcarsi che è nel frattempo decorso il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, decorrente dal 05/05/2013, non ostando a tale decorso le sospensioni del termine dal 15 dicembre 2015 al 16 aprile 2016 e poi dal 6 marzo 2020 al 18 settembre 2020, per un totale di mesi dieci e giorni tredici. Di qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al capo A), per intervenuta prescrizione, con inammissibilità del ricorso quanto al capo B). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo A) perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiar