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Ordinanza — n. 42594/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because legal qualification arguments are waived by settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42594/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified the facts under Article 73, paragraph 5 of the 1990 Decree, but the Court held that such arguments are waived when parties reach a settlement agreement under Article 599-bis. Consequently, the appeal was rejected because the parties' agreement to settle precludes raising new legal qualifications in the cassation phase.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 599-bis, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation against a judgment rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure is inadmissible if it aims to challenge the legal qualification of the facts, as the parties' agreement on the points of the settlement implies a waiver of any further complaints, even those releasable ex officio, with the sole exception of the imposition of an illegal penalty.

Parole chiave

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inadmissible appeal settlement agreement legal qualification waiver Article 599-bis Cassation procedure motivi di cassazione procedura semplificata revisione processuale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
309, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.;
Art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., perché proposto per motivi non consentiti; Considerato che invero, il motivo, peraltro genericamente, dedotto in ordine all'erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione all'art. 73, quinto comma, d.P.R.
art. 599-bis cod. proc. pen
309, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Provenzano Maurizio, nato a Napoli il 30.06.1992 avverso la sentenza del 5 maggio 2022 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti; Considerato che invero, il motivo, peraltro genericamente, dedotto in ordine all'erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione all'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.;

Rilevato, infatti, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (ex plurimis:

Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19