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Ordinanza — n. 42593/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for legal error as it lacks manifest error and exceeds procedural limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42593/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it did not meet the strict requirements for challenging a legal qualification. The appellant formally alleged an error in the classification of drug possession but simultaneously requested a factual re-evaluation, which falls outside the narrow scope of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the claim for manifest error and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal alleging erroneous legal qualification is admissible only for manifest error, which requires the qualification to be immediately obvious and devoid of any room for opinion, and cannot be combined with a request for factual re-evaluation.

Parole chiave

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manifest error standard legal qualification appeal Code of Criminal Procedure de plano inadmissibility drug possession offense revisione in materia penale motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
309/90 (detenzione illecita di hashish e cocaina), è stata denunciata la erronea qualificazione giuridica del fatto (per la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90);
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 73 d.P.R. 309/90
OSSERVA Premesso che con ricorso presentato nell'interesse di Aloui Badreddine avverso sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Aloui Badreddine, nato in Tunisia il 09/04,3=4 avverso la sentenza del 09/05/2022 emessa dal Tribunale di Milano 17 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Premesso che con ricorso presentato nell'interesse di Aloui Badreddine avverso sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (detenzione illecita di hashish e cocaina), è stata denunciata la erronea qualificazione giuridica del fatto (per la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90);

Considerato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (tra tante, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023); Rilevato che, nel caso in esame, il ricorrente ha solo formalmente dedotto la erronea qualificazione giuridica del fatto, mentre nel declinare il motivo ha richiesto una rivalutazione degli elementi di fatto desumibili dal fascicolo processuale;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos