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Ordinanza — n. 42592/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate settlement ruling due to waived legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42592/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible regarding the appellate court's reform of a settlement agreement. The appellant argued the lower court failed to justify why Article 129 of the Code of Criminal Procedure applied, but had previously waived this specific ground of objection. The court ruled that appeals against settlement rulings in the second instance are only admissible for specific issues like the parties' intent or the prosecutor's consent, excluding waived reasons or the application of Article 129.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals regarding criminal settlements, cassation appeals are admissible only for issues concerning the parties' intent, prosecutor's consent, or divergent sentencing, while grounds waived at first instance or the application of Article 129 are inadmissible.

Parole chiave

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criminal settlement appeal waived grounds of objection appellate reform ruling Article 129 criminal procedure inadmissible cassation appeal revoca del concordato ritiro a seguito di transazione concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo la violazione di legge per avere la Corte territoriale omesso di argomentare in ordine alle ragioni della inapplicabilità dell'art. 129 cod.
D.P.R. n. 309 del 1990
73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo la violazione di legge per avere la Corte territoriale omesso di argomentare in ordine alle ragioni della inapplicabilità dell'art.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo la violazione di legge per avere la Corte territoriale omesso di argomentare in ordine alle ragioni della inapplicabilità dell'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Allegretti Mario, nato a Napoli il 12/05/1972 avverso la sentenza del 03/03/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, in accoglimento di una richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riformava parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado emessa rideterminando la pena inflitta all'imputato - che aveva rinunciato agli altri motivi della sua impugnazione - in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo la violazione di legge per avere la Corte territoriale omesso di argomentare in ordine alle ragioni della inapplicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (così, tra le tante, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de