Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42591/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because procedural defect and illogical reasoning grounds are not permitted for plea sentence types.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42591/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Prifti Gentian inadmissible on procedural grounds. The appellant argued for a retrial based on a lack of reasoning and illogical application of the law regarding the plea sentence. The court rejected these arguments because such specific grounds are not admissible for appeals against plea agreements, resulting in a dismissal and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73 d.P.R. 309/90; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against plea sentences are inadmissible if based solely on defects in reasoning or illogical application of the law, as these grounds are not permitted for this specific sentence type.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea sentence appeal inadmissible grounds procedural defect illogical reasoning Cassazione ordinanza commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 d.P.R. 309/90
OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Prifti Gentian in ordine alla sentenza di patteggiannento per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché i motivi dedotti (difetto e illogicità della motivazione sull'applicazione dell'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
309/90 è inammissibile perché i motivi dedotti (difetto e illogicità della motivazione sull'applicazione dell'art. 129 cod.
art. 73 d.P.R. 309/90
OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Prifti Gentian in ordine alla sentenza di patteggiannento per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché i motivi dedotti (difetto e illogicità della motivazione sull'applicazione dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
309/90 è inammissibile perché i motivi dedotti (difetto e illogicità della motivazione sull'applicazione dell'art. 129 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Prifti Gentian, nato in Albania il 02/10/1983 avverso la sentenza del 10/03/2022 emessa dal Tribunale di Rimini visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Prifti Gentian in ordine alla sentenza di patteggiannento per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché i motivi dedotti (difetto e illogicità della motivazione sull'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.) non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19