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Ordinanza — n. 42590/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentencing for failure to prove statutory acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42590/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals inadmissible without formalities for failing to allege specific statutory grounds for acquittal. The appellants challenged a plea bargain sentence by claiming a violation of law regarding the omission of acquittal causes under Article 129 of the Criminal Code. The court ruled that such appeals are only permissible if the specific statutory exceptions are explicitly cited, which the appellants failed to do.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are inadmissible unless the appellant specifically alleges the statutory exceptions to the plea bargain's applicability.

Parole chiave

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plea bargain sentencing inadmissible appeal statutory acquittal grounds Criminal Procedure Code de plano dismissal condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale deduzione delle spese professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 129, cod. pen.
Considerato che in tema di patteggiamento, 'è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da El Yamani Khalid, nato in Marocco il 02.08.1992 Abdilah Yamami, nato in Marocco il 05.05.1991 avverso fa sentenza del 3 maggio 2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che i ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposti per motivi non consentiti;

Considerato che in tema di patteggiamento, 'è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337);

Rilevato che, peraltro, gli stessi ricorrenti non deducono quale sia la causa di proscioglimento indebitamente pretermessa; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con procedura de plano, e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre