Italian Supreme Court dismisses Prosecutor's appeal against exclusion of mafia aggravating circumstance due to lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the Public Prosecutor's appeal inadmissible due to a lack of legal interest. The Prosecutor challenged the lower court's decision to exclude the 'mafia method' aggravating circumstance, arguing it was motivated illogically despite evidence of the defendant's affiliation with a criminal clan. The Court ruled that because the defendant's crimes already triggered a one-year investigation phase under specific procedural articles, the potential extension of custody duration did not create a concrete or current interest for the Prosecutor to appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: The Public Prosecutor's appeal against the exclusion of a special aggravating circumstance is inadmissible if the defendant's conduct already triggers a specific investigation phase duration that renders the appeal's interest in extending custody terms non-existent or abstract.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministerio presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di Sangiuolo Pasquale, nato ad Aversa il 15.01.1991 avverso l'ordinanza del 16.05.2022 emessa dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, dunque, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla ritenuta insussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 cod. pen.; lette le richieste dell'avvocato Nicola Marino, sostituto processuale del difensore del Sangiuolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., ha rigettato la richiesta di riesame presentata da Pasquale Sangiuolo e ha confermato l'ordinanza che ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i delitti di cui agli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo a), 110 cod. pen., 73, commi primo e quarto., d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo b), 110, 81 cod. pen., artt. 10, 14 I. 14 ottobre 1974, n. 497 (capo c) e di cui agli artt. 110, 648 cod. pen. (capo d).
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, censurando, con unico motivo di ricorso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. in relazione ai delitti contestati al Sangiuolo. Premette il Pubblico ministero ricorrente che il Tribunale del riesame aveva escluso che l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti diretta da Pasquale Landolfo «abbia agito con la finalità di agevolare le attività del gruppo di criminalità organizzata facente capo allo stesso Landoldo Pasquale e costituente articolazione del clan Pezzella, ciò in quanto in nessun atto di indagine è emerso che il sodalizio delinquenziale facente capo a Landolfo Pasquale costituisca articolazione del clan Pezzella».
Deduce, tuttavia, il Pubblico ministero ricorrente che il Tribunale del riesame, con motivazione insufficiente e illogica, avrebbe obliterato che numerosi e inequivocabili sarebbero gli elementi emersi nel corso dell'attività investigativa dai quali risulterebbe incontrovertibilmente sia la connotazione agevolativa, che la metodologia tipicamente camorristica dei reati commessi dal Sangiuolo, quale affiliato del clan diretto da Pasquale Landolfo, in guerra con il gruppo antagonista dei Cristiano-Mormile. Da tale compendio probatorio sarebbe, inoltre, risultato dimostrato che il gruppo capeggiato da Pasquale Landolfo, che aveva fra i partecipi il Sangiuolo, svolgeva una capillare attività di spaccio sul territorio e che, in ragione della detenzione di armi e del palese ricorso a intimidazioni e dell'espressa pianificazione anche di attività omicidiarie in danno di esponenti di clan antagonisti, fosse chiaramente animato dalla volontà di acquisire ulteriori piazze di spaccio e di affermarne il controllo con evidente esteriorizzazione del metodo mafioso.
Il Tribunale del riesame, in particolare, avrebbe obliterato alcune intercettazioni telefoniche dalle quali risulterebbe che il Landolfo aveva intenzione di uccidere tre affiliati del gruppo di Mormile per punirli, in quanto ritenuti responsabili di un duplice tentato omicidio e di alcuni attentanti, e la chiara intenzione del Landolfo di allearsi con il clan di Arzano per dichiarare guerra ai cartelli del Parco Verde. Il Tribunale del riesame, inoltre, non avrebbe considerato che il contesto camorristico in cui si inserisce l'attività del sodalizio criminoso diretto dal Landolfo e la sua pericolosità sarebbe, inoltre, dimostrata, dalle intercettazioni telefoniche e dei.sequestri, operati nelle date 8 marzo 2022, 22 marzo 2022 e 28 marzo 2022, e dall'accertata disponibilità di armi da parte del gruppo.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 12 settembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto raccoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio l'impugnata ordinanza limitatamente alla ritenuta insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Con memoria depositata tardivamente in data 18 ottobre 2022, l'avvocato Nicola Marino, nell'interesse del Sangiuolo, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, censurando, con unico motivo di ricorso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. in relazione ai reati contestati al Sangiuolo.
3. Secondo un orientamento minoritario della giurisprudenza di legittimità, è, tuttavia, inammissibile, per difetto di attualità dell'interesse all'impugnazione, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, in quanto l'incidenza della contestazione della circostanza sui termini di durata massima della custodia cautelare costituisce oggetto di situazioni future (Sez. 6, n. 3326 del 28/11/2014, dep. 2015, P.M. in proc.
Papa, Rv. 262080; Sez. 3 6, n. 18091 del 08/03/2011, P.M. in proc. Bellavia, Rv. 250270; Sez. 5, n. 46151 del 15/10/2003, Rv. 227860). Secondo l'orientamento maggioritario, invece, nel procedimento incidentale cautelare, deve ritenersi concreto ed attuale l'interesse del pubblico ministero ad impugnare l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, pur accogliendo la richiesta di applicazione della custodia in carcere, abbia escluso la sussistenza della circostanza aggravante ad effetto speciale del c.d. metodo mafioso, atteso che dal riconoscimento della predetta circostanza conseguono l'applicazione di termini più lunghi di durata della misura, l'operatività della presunzione di adeguatezza della misura custodiale, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e il radicarsi della competenza a svolgere l'attività di indagine in capo all'ufficio distrettuale (ex plurimis:
Sez. 2, n. 37977 del 24/11/2020, Guerra, Rv. 280469 - 01; Sez. 6, n. 33473 del 6/6/2018, Rv. 274057; Sez. 2, n. 32655 del 14/07/2015, Pmt in proc. Senatore e altri, Rv. 264526; Sez. 4, n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261962; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502). Nel caso di specie, tuttavia, non sussiste l'interesse del pubblico ministero a ottenere il riconoscimento della predetta circostanza attenuante, in quanto il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ritenuto sussistente nei confronti dell'indagato, già radica l'applicazione del termine di fase di un anno ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen., per effetto del rinvio all'art. 407, comma 2, lett. a, n. 6, cod. proc. pen., e, in ragione dell'art. 51, comma 3- bis, cod. proc. pen., fonda l'operatività della presunzione di adeguatezza della misura custodiale, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e la competenza a svolgere l'attività di indagine in capo all'ufficio distrettuale.
4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichi