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Sentenza — n. 42585/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against detention order citing insufficient motivation and lack of factual basis for home detention.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42585/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesca Cipolletti inadmissible, rejecting her request to replace prison with home detention. Although the defense argued the crime was local and she should be allowed home detention with an electronic bracelet, the court found the lower tribunal's reasoning on exceptional preventive needs was sufficient. The court determined the appeal failed because the alleged omission of motivation was non-existent, as the trial court explicitly addressed the risks of reoffending and the motherhood defense.

Regesto Legislator

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Art. 275, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: The Court of Cassation holds that an appeal based on the alleged lack of motivation regarding exceptional preventive needs is inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly incongruous and fully addresses the specific circumstances of the case.

Parole chiave

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preliminary detention exceptional preventive needs home detention electronic bracelet lack of motivation inadmissible appeal drug trafficking luogo del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
pen., la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Con unico motivo la ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ai sensi dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Art. 416 bis, l. cod. pen.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli, previai esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.l.
art. 616 cod. proc. pen
La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo
255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta
253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv.
Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano
230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521).
Corte costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cipolletti Francesca, nata a Napoli il 10.06.1978; avverso l'ordinanza del 28.04.2022 emessa dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli, previai esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.l. cod. pen., ha rigettato la richiesta di riesame presentata da Francesca Cipolletti e ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti.

2. L'avvocato Domenico Dello Iacono, difensore della Cipolletti, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. Il difensore precisa che la Cipolletti è madre di prole di età inferiore a sei anni e che, tuttavia, il Tribunale del riesame aveva ritenuto unica misura coercitiva adeguata quella della custodia cautelare in carcere, in ragione del ruolo apicale asseritamente svolto dalla ricorrente nella gestione di piazze di spaccio in Frattamaggiore, Frattaminore e nei comuni limitrofi.

Deduce il difensore che, tuttavia, il Tribunale di Napoli non avrebbe considerato che i traffici oggetti) di investigazione non avrebbero mai esorbitato i confini dei comuni della Provincia di Napoli e, dunque, l'opportunità della ricorrente di essere ammessa agli arresti domiciliari, anche corredati dal braccialetto elettronico, in un piccolo paese nella provincia di Campobasso avrebbe potuto adeguatamente salvaguardare il pericolo di recidiva ritenuto sussistente nella specie. La base operativa dell'attività delittuosa posta in essere dalla Cipolletti sarebbe, infatti, stata limitata all'appartamento di Via Turati n. 20 di Frattanninore e questo dimostrerebbe il carattere locale dell'operatività dell'indagata.

Ad avviso del difensore, dunque, la motivazione sul punto dell'ordinanza impugnata sarebbe meramente apparente e imporrebbe l'annullamento con rinvio per nuovo esame sul punto.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 15 settembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.2. Con unico motivo la ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen.

3. Il motivo è inammissibile, in quanto il difensore non si è confrontato con il tenore complessivo della motivazione ordinanza impugnata. Secondo il costante orientamento di questa Corte, è, del resto, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217: conf. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521).

4. L'omissione della motivazione denunciata dalla ricorrente è, invero, insussistente. Il Tribunale di Napoli, alle pagg. 25-27 dell'ordinanza impugnata, ha rilevato la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, in ragione della personalità e della caratura criminale della Cipolletti, recidiva, reiterata specifica e infraquinquennale, che gestiva la piazza di spaccio di Via Turati n. 20 di Frattaminore e rivestiva un ruolo apicale e direttivo nel contesto di un'associazione articolata e collaudata, dedita al traffico di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, con un ruolo stabile e fondamentale per la sopravvivenza del sodalizio delinquenziale.

Il Tribunale ha, inoltre, rilevato che gli ultimi episodi delittuosi accertati risalgono al marzo 2022 e che la condotta associativa è contestata alla Cipolletti come perdurante, in quanto assai prossima all'attualità. Il Tribunale ha, inoltre, rilevato, non certo incongruamente, che, in ragione della professionalità acquisita dall'indagata nell'attività criminale e dell'insussistenza di elementi che depongano nel senso di un effettivo mutamente della propria condotta di vita, l'applicazione di misure coercitive meno afflittive di quella in esecuzione consentirebbero alla ricorrente di reiterare le proprie condotte criminose, rientrando nei circuiti del narcotraffico.

L'applicazione degli arresti domiciliari, pur con il presidio del c.d. braccialetto elettronico, non assicurerebbe, infatti, in assenza della recisione dei contatti della ricorrente con l'associazione di appartenenza, una sicura separazione della stessa dal contesto criminale di riferimento. Pertanto, nella valutazione effettiva e non certo manifestamente incongrua del Tribunale del riesame, la Cipolletti, pur essendo madre di prole di età inferiore a sei anni, ove posta agli arresti domiciliari, anche in altri comuni, riprenderebbe a dirigere l'attività di spaccio, finanche da remoto.

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui