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Sentenza — n. 42583/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against cannabis seizure due to prosecutor's withdrawal and lack of interest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42583/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense attorney withdrew the legal challenge on April 22, 2022. Although the appellant argued the seized cannabis leaves contained THC levels below the legal limit, the prosecutor had subsequently requested the case's dismissal and returned the seized items. The court ruled that this withdrawal constituted a lack of interest in the proceedings, rendering the appeal void without imposing costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 355 c.p.p.; Art. 23 D.L. 137/2020: An appeal withdrawn by the defense attorney due to a subsequent lack of interest, caused by the prosecutor's request for dismissal, is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal withdrawal lack of interest proceedings cannabis seizure validation prosecutor dismissal request inadmissible appeal coltivazione di canapa traffico di canapa possesso illecito di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 355 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Bergamo, adito ai sensi dell'art. 355 cod.
Art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.
Art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n.
art. 355 cod. proc. pen
Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Bergamo, adito ai sensi dell'art. 355 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Castelletti Luca, nato a Clusone il 29/01/1980 avverso l'ordinanza del 08/11/2021 del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Bergamo, adito ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen., confermava il decreto del 18 ottobre 2021 con il quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo aveva disposto la convalida del sequestro disposto in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria su piante di canapa nei confronti di Luca Castelletti, sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per la coltivazione illecita di quelle piante.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Castelletti, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, per avere il Tribunale del riesame erroneamente confermato il decreto di convalida impugnato, benché la documentazione acquisita avesse comprovato che l'attività di coltivazione di piante di cannabis, svolta dall'imputato sulla base di una autorizzazione rilasciatagli dall'autorità amministrativa, era lecita in quanto le foglie sequestrate presentava una percentuale di principio attivo (thc) inferiore al limite stabilito dalla normativa in materia.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, avendo il difensore dell'indagato rinunciato all'atto di impugnazione con nota del 22 aprile 2022 con la quale è stato evidenziato come, successivamente alla presentazione del ricorso, il Pubblico Ministero aveva chiesto l'archiviazione del procedimento penale disponendo la restituzione al prevenuto di quanto a suo tempo sottoposto a vincolo, ad eccezione delle sostanze rinvenute.

2. Dalla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto la rinuncia è dovuta ad una sopravvenuta carenza di interesse per fatti non imputabili al prevenuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interes