Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to prior settlement limiting second-instance jurisdiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Bourzaik Abdeslam's appeal inadmissible via simplified procedure without formalities. The appellant had previously entered into a settlement agreement regarding criminal liability and guilt, which the court found precluded further litigation on these matters. Consequently, the court ruled that the settlement's effect on the second-instance judgment barred any subsequent challenge in the Court of Cassazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A settlement agreement regarding criminal liability and guilt limits the cognizance of the second-instance judge and produces preclusive effects on the entire proceedings, including the Court of Cassazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Bourzaik Abdeslam, nato in Marocco il 27/07/1990 avverso la sentenza del 14/12/2021 emessa dalla Corte d'appello di Venezia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consi !ere estensore Il Pres ente