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Ordinanza — n. 42579/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to waived grounds regarding plea bargain conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42579/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant were previously waived during the appellate proceedings. The appellant challenged the appellate court's finding of multiple crimes committed by continuation rather than a single crime, arguing a violation of Article 81 of the Penal Code. The court ruled that appeals against sentences under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are only admissible if they concern the formation of the party's will to access the plea agreement, the prosecutor's consent, or the divergent content of the judgment, excluding waived reasons or sentencing errors not linked to the legality of the sanction itself.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences issued pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are admissible only if they concern the formation of the party's will to access the plea agreement, the prosecutor's consent, or the divergent content of the judgment, excluding grounds previously waived or relating to sentencing determinations not affecting the legality of the sanction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain conditions waived grounds appeal Article 599-bis criminal procedure procedural waiver rules commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, cod. proc. pen.
Sanzari ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza da lui appellata, ha rideterminato la pena applicatagli per il delitto di cui all'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Art. 81, cod. pen.
Egli lamenta la violazione dell'art. 81, cod. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto sussistente una pluralità di reati avvinti per continuazione, anziché un unico reato.
Art. 129, cod. proc. pen.
Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Sanzari Mirko, nato a Roma il 31/10/1988 avverso la sentenza del 03/02/2022 della Corte di appello di Bologna; letti gli atti del procedimento, il ricorso ed il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sanzari ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza da lui appellata, ha rideterminato la pena applicatagli per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella misura dal medesimo richiesta con l'accordo del Pubblico ministero. Egli lamenta la violazione dell'art. 81, cod. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto sussistente una pluralità di reati avvinti per continuazione, anziché un unico reato.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (per tutte:

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). Nello specifico, dalla lettura della sentenza impugnata si rileva chiaramente, invece, come l'anzidetto motivo di ricorso fosse uno di quelli proposti con l'atto d'appello e successivamente rinunciati.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec