Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 42578/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to filing delay exceeding ten-day statutory deadline.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42578/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed fourteen days after the statutory deadline for notification. The appellant challenged an appellate order denying bail at home, arguing his wife's residence constituted a valid domicile despite his absence. The court rejected the appeal on procedural grounds, noting the filing occurred at an incorrect office and arrived too late to be timely.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 311, cod. proc. pen.; Art. 311, comma 2, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be filed within ten days of notification at the competent court's registry; late filing renders the appeal inadmissible regardless of the substantive merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal statutory deadline procedural inadmissibility notification timing court registry rules domicilio all'estero soggiorno illegale residenza abituale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 311, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, poiché proposto oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato, previsto a pena di decadenza dall'art. 311, cod. proc. pen..
Art. 311, comma 2, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, poiché proposto oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato, previsto a pena di decadenza dall'art. 311, cod.
Art. 582, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod.
Art. 165, cod. proc. pen.
Nello specifico, risulta dagli atti trasmessi a questa Corte che l'ordinanza del Tribunale d'appello è stata notificata al difensore, sia in proprio che per conto dell'indagato latitante (a norma dell'art. 165, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 (dep. 2021), Bottari, Rv. 280167
Secondo quanto statuito da Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 (dep. 2021), Bottari, Rv. 280167, il ricorso per cassazione a norma dell'art.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Saliaj Mario, nato in Albania il 25/04/1977 avverso l'ordinanza del 19/05/2022 del Tribunale di Roma; letti gli atti del procedimento, il ricorso ed il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mario Saliaj, con sentenza del Tribunale di Roma del novembre 2021, è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione, per il delitto di procurata evasione di alcuni ergastolani dalla casa di reclusione di Rebibbia in Roma. Nei corso di tale procedimento, nei suoi confronti è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere nel luglio del 2017, tuttavia mai eseguita, essendosi egli reso latitante ed essendo tuttora tale. Attraverso il proprio difensore, Saliaj impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma dello scorso 19 maggio, che, in funzione di giudice dell'appello ex art. 310, cod. proc. pen., ha respinto il gravame avanzato nel suo interesse avverso l'ordinanza del giudice del procedimento principale che ne aveva rigettato l'istanza di sostituzione della custodia carceraria con gli arresti domiciliari.

2. Il ricorso denuncia violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione al disposto dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., avendo il Tribunale negato la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari - imposta da tale norma in ragione della misura della pena - per la ritenuta inesistenza di un domicilio idoneo alla relativa esecuzione: quello indicato dall'imputato, infatti, corrispondente all'abitazione della propria compagna, non sarebbe tale, in quanto la sua prolungata latitanza escluderebbe un rapporto di convivenza stabile con costei ed un suo radicamento sul territorio italiano. Replica la difesa: che la donna non è la compagna bensì la moglie dell'imputato; che, come già emerso durante le indagini e dalle risultanze dibattimentali, l'indirizzo indicato è quello in cui i due convivevano prima della latitanza; che solo da quest'ultima dipende l'attuale mancanza di convivenza tra loro.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza, ritenendone apodittica la motivazione a fronte delle allegazioni difensive.

4. Il ricorso è inammissibile, poiché proposto oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato, previsto a pena di decadenza dall'art. 311, cod. proc. pen.. 4.1. Secondo quanto statuito da Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 (dep. 2021), Bottari, Rv. 280167, il ricorso per cassazione a norma dell'art. 311, cod. proc. pen., dev'essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata e, qualora invece sia presentato ad un ufficio diverso, la data di presentazione, rilevante ai fini della sua tempestività, è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo; grava sul ricorrente, infatti, il rischio che l'impugnazione, ove pervenga in ritardo, sia dichiarata inammissibile per tardività, dovendo escludersi che sulla cancelleria ricevente incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente, secondo quanto previsto dall'art. 582, comma 2, cod. proc. pen.. 4.2.

Nello specifico, risulta dagli atti trasmessi a questa Corte che l'ordinanza del Tribunale d'appello è stata notificata al difensore, sia in proprio che per conto dell'indagato latitante (a norma dell'art. 165, cod. proc. pen.), con pec del 16 giugno scorso, mentre il ricorso, depositato presso la cancelleria di un diverso ufficio giudiziario il 27 giugno seguente, è pervenuto in quella del Tribunale competente soltanto il successivo 30 giugno, ovvero quattordici giorni dopo tali notifiche.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Considerando, anzi, la carenza di diligenza, si reputa equo fissare detta somma in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C