Italian Supreme Court dismisses appeal for pre-trial detention as inadmissible due to procedural timing and genericity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Graziano Biundo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that pre-trial detention should be replaced with home arrest due to the disproportion between the detention period and the final sentence, citing a reduction in charges. The Court rejected this claim because the argument was not raised in the original appeal and was deemed too generic to challenge the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 310, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. The appeal is inadmissible if the ground was not raised in the original appeal or is too generic to critically measure the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Biundo Salvatore Graziano, nato a Gela il 24/12/1980 avverso l'ordinanza del 26/05/2022 del Tribunale di Caltanissetta; letti gli atti del procedimento, il ricorso ed il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tonnaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con atto del proprio difensore, Salvatore Graziano Biundo impugna l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta indicata in epigrafe, che ha respinto l'appello da lui proposto a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta del 27 aprile 2022. Il ricorso si duole della mancata sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, che la Corte d'appello ed il Tribunale avrebbero erroneamente ritenuto invocata soltanto sulla base del decorso del tempo, avendo la difesa evidenziato, piuttosto, la sproporzione del periodo di custodia rispetto alla pena finale complessiva e l'intervenuto ridimensionamento delle accuse, a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991.
2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
3. Il motivo di ricorso non può essere ammesso. 3.1. Si legge nell'ordinanza impugnata - senza che il ricorso obietti alcunché - che tale doglianza non era stata proposta con l'originaria istanza, con la quale era stata dedotta esclusivamente la perdita di efficacia della misura per il decorso dei relativi termini legali di durata. Nel rispetto del principio devolutivo, dunque, essa non poteva essere proposta con l'appello (ove peraltro - stando all'ordinanza impugnata - il motivo sarebbe stato «solo accennato») e, comunque, con il presente ricorso. 3.2.
In ogni caso - e sol perché il Tribunale d'appello si è comunque trattenuto sul punto - va rilevato che la censura è inammissibile per genericità, poiché non si misura criticamente con gli argomenti che hanno condotto quei giudici a respingere il gravame, in applicazione del consolidato princìpio giurisprudenziale dell'irrilevanza del fattore temporale, di per sé, sulle esigenze cautelari, se non nei limiti della durata massima delle misure normativamente predeterminata, che, in assenza di altre circostanze qualificanti, segna il punto di equilibrio preventivamente individuato dal legislatore tra diritti di libertà ed esigenze di difesa sociale.
4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui !l'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in