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Ordinanza — n. 42575/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42575/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42575/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Elimian Joshua, nato in Nigeria il 16/08/1993 avverso la sentenza del 27/05/2022 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Verona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che il ricorso con riferimento al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata; ed invero, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso 'tassativamente indicate (tra tante, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv. 278337);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42575/2022 — snpen · Corte di Cassazione: OSSERVA Ritenuto che il ricorso con riferimento al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata; ed invero, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso 'tassativamente indicate (tra tante, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv. 278337);

Parole chiave

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motivi di cassazione ritiro della domanda di revisione declinatoria di competenza domanda d'asilo di cittadino nigeriano diritto di ottenere una decisione ritiro della querela penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Elimian Joshua, nato in Nigeria il 16/08/1993 avverso la sentenza del 27/05/2022 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Verona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che il ricorso con riferimento al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata; ed invero, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso 'tassativamente indicate (tra tante, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv. 278337);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec