Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 42574/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses extradition appeal as inadmissible due to lack of grave evidence analysis by Italian appellate court.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42574/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Jonid Plaku inadmissible, ruling it manifestly unfounded. The appellant argued that the Milan Court of Appeal failed to properly evaluate the gravity of evidence regarding his alleged drug trafficking in Switzerland. The court held that under the applicable treaty, Italian authorities are not required to independently assess the probative value of foreign evidence but only verify that reasons for probable guilt are present.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: In extradition proceedings governed by treaties without a duty to evaluate grave evidence, the requested state's court must verify the presence of reasons for probable guilt without independently assessing the probative weight of foreign evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
extradition appeal grave evidence probable guilt inadmissible appeal drug trafficking Swiss treaty Italian law traffico internazionale di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 44852 del 03/10/2007, Rv. 238089
Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019, Rv. 275088
238089; da ultimo, Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019, Rv. 275088).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Plaku Jonid, nato in Albania il 18/04/1986 avverso la sentenza del 28/04/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. ty

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano dichiarava l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dal Governo della Svizzera nei confronti di Jonid Plaku, per sottoporlo a procedimento penale per il reato di traffico illecito di stupefacenti.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza. Non è chiaro quale sia il fatto in concreto per il quale il ricorrente è stato richiesto in estradizione, essendosi la Corte di appello limitata a riportare il capo di imputazione formulato dalle autorità svizzere. La documentazione trasmessa dallo Stato richiedente non consentiva di ricostruire i fatti, in quanto carente e inidonea ad evocare elementi a carico del ricorrente (in particolare si vedano i verbali di interrogatorio delle coindagate Hasanaj e Femminella).

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. Quanto alla fattispecie delittuosa per la quale è stata avanzata la domanda estradizionale, va osservato che la Corte di appello ha specificato che il ricorrente era accusato in Svizzera del traffico illecito di ingenti quantitativi di stupefacente nel periodo gennaio 2020 - dicembre 2021, consistito nella importazione dall'Italia e nella cessione di un quantitativo complessivo di cocaina pari a 9250 grammi, destinata alla vendita in Svizzera. In ordine alla valutazione della gravità indiziaria, va rammentato che costituisce principio pacifico in tema di estradizione processuale che, in presenza di una convenzione - come quella in esame - che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione (tra le tante, sin da Sez. 6, n. 44852 del 03/10/2007, Rv. 238089; da ultimo, Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019, Rv. 275088).

Pertanto, in questa verifica, a differenza di quanto accade per il regime previsto dall'art. 705 comma 1, cod. proc. pen., lo Stato richiesto non deve e valutare autonomamente tale presupposto, né rielaborare criticamente il materiale trasmesso. Nel caso in esame, la Corte di appello si è attenuta correttamente al perimetro del controllo ad essa demandato, ponendo in risalto il compendio indiziario (costituito dalle chiamate di correità, da captazioni e da indagini di p.g.) sul quale le autorità giudiziarie svizzere avevano basato l'imputazione provvisoria mossa al ricorrente.

Il ricorrente propone invece una non consentita incursione sul "significato" probatorio di singole fonti di prova, proponendo una diretta - e viepiù parziale - lettura delle evidenze indiziarie.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art.